L’ordinanza n. 8033/2026 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Bruschetta, Rel. Manyon) depositata il 1ä aprile scorso trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti di A.A. a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973, relativa al recupero di IRPEF, IRAP e addizionali comunali per l’anno d’imposta 2007, oltre alle relative sanzioni . Il contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, che lo aveva respinto rilevando che la cartella si riferiva a imposte dichiarate e non versate, circostanza ritenuta assorbente . In appello, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva ugualmente rigettato il gravame, ritenendo infondate tutte le contestazioni di carattere formale sollevate dal ricorrente — ivi comprese quelle relative al mancato invio dell’avviso bonario, al difetto di motivazione della cartella e all’inesistenza giuridica della notificazione — senza tuttavia soffermarsi sulla questione procedurale relativa ai termini di comunicazione dell’udienza .
Avverso la sentenza di appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., veniva dedotta la «violazione dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992», sostenendo che la sentenza impugnata fosse radicalmente nulla perché l’avviso di trattazione del giudizio in appello era stato notificato tardivamente, ovverosia meno di trenta giorni prima della data fissata per la trattazione della controversia in camera di consiglio . In particolare, era pacifico tra le parti — e documentalmente provato — che la camera di consiglio era stata fissata per il giorno 13 luglio 2016 e che l’avviso di trattazione era stato notificato ad A.A. soltanto in data 30 giugno 2016, cioè con appena tredici giorni liberi di anticipo, ben al di sotto del termine minimo di trenta giorni previsto dall’art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992 .
La Corte di Cassazione, richiamando la propria consolidata giurisprudenza, ha ribadito con fermezza che nel contenzioso tributario la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 546 del 1992, adempie a una funzione essenziale di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. L’omessa o tardiva comunicazione alle parti dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, con meno di trenta giorni di anticipo, determina la nullità della decisione comunque pronunciata, con la conseguenza che alla cassazione della sentenza può seguire la decisione della causa nel merito da parte della Suprema Corte qualora non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e debba essere risolta una questione di mero diritto . Tale indirizzo è costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante: Cass. n. 22890/2022; Cass. n. 2783/2018; Cass. n. 502/2017; Cass. n. 1786/2016; Cass. n. 11487/2013), ed è peraltro recepito dalla prassi amministrativa, la quale ha riconosciuto che il mancato rispetto del termine comporta la nullità della comunicazione e di tutti i successivi atti conseguenziali, salva l’acquiescenza della parte interessata che non sollevi tempestivamente l’eccezione nelle proprie difese scritte o all’udienza .
La Corte ha altresì precisato, con argomentazione di pregio sistematico, che nel caso di specie non poteva ritenersi che il contribuente avesse prestato acquiescenza alla tardiva notificazione dell’avviso di trattazione: A.A., infatti, non aveva depositato memorie illustrative o memorie scritte ai sensi degli artt. 32, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, comportamento che avrebbe potuto essere diversamente valutato come accettazione della violazione procedurale . Peraltro, tra le questioni ancora controverse nel merito vi era quella relativa all’entità della pretesa impositiva, ritenuta dal contribuente eccessiva a causa di un errore commesso nella dichiarazione dei redditi in ordine ai redditi dichiarati in misura superiore a quelli effettivamente percepiti, questione che coinvolgeva accertamenti in fatto devoluti al giudice di merito . Né poteva ritenersi superata tale questione per effetto dello sgravio parziale pacificamente eseguito dall’Ufficio in pendenza del giudizio d’appello, atteso che il ricorrente aveva espressamente affermato che tale sgravio non sarebbe pienamente esaustivo delle sue ragioni .
Il ricorso è stato dunque accolto con riferimento al primo motivo, con assorbimento degli altri quattro, e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità .
Il principio affermato rivestisce straordinaria importanza pratica e sistematica. Il termine dilatorio di trenta giorni per la comunicazione dell’avviso di trattazione non è una mera prescrizione d’ordine, bensì una garanzia processuale indefettibile posta a presidio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione e del principio del contraddittorio che permea il giusto processo tributario. La sua inosservanza produce una nullità di ordine pubblico, rilevabile d’ufficio in ogni grado del giudizio, che non può essere sanata né dall’inerzia della parte né da provvedimenti successivi dell’ufficio. La pronuncia conferma inoltre che il vizio formale può assorbire integralmente il merito, rendendo superflua ogni valutazione sulla fondatezza della pretesa erariale, con un messaggio chiaro alle segreterie delle commissioni tributarie sull’importanza del rispetto rigoroso dei termini processuali. Va sottolineato che l’art. 31 D.Lgs. n. 546/1992 si applica anche ai giudizi di appello in virtù del rinvio operato dall’art. 61 del medesimo decreto, sicché la garanzia del termine dilatorio opera in tutti i gradi del contenzioso tributario.
