“In materia di detraibilità dell’IVA, in fattispecie in cui non siano state effettuate operazioni attive, ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa ovvero funzionale all’iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un’accezione ampia”.
Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 12232 (Pres. Hmeljak, Rel. Putaturo) del 8 maggio 2025 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione.
Nei fatti l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia aveva accolto l’appello proposto da una s.r.l., avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso il provvedimento con il quale l’Ufficio aveva rigettato l’istanza di rimborso di credito Iva presentata, ai sensi dell’art. 30, comma 4, del d.P.R. n. 633/72, per l’annualità 2013, essendo risultata l’inattività dell’impresa alla CCIAA.
Come ricordato dai Giudici, in plurime pronunce la Corte di giustizia UE ha chiarito che “si considera soggetto passivo IVA il soggetto che ha l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un’attività economica e sostiene a tal fine le prime spese di investimento e che, come tale, ha diritto di detrarre immediatamente l’iva dovuta o pagata sulle spese d’investimento sostenute in vista delle operazioni che intende effettuare e che danno diritto alla detrazione, senza dover aspettare l’inizio dell’esercizio effettivo della sua impresa” (tra le tante, Corte giust. 28 febbraio 1996, in causa C-110/94, Inzo; Corte giust. 15 gennaio 1998, causa C37/95, Ghent Coal; Corte giust. 8 giugno 2000, causa C400/98, Brigitte Breitsohl; Corte giust., 2 giugno 2016, causa C263/15, Lajver; Corte giust. 28 febbraio 2018, causa C-672/16, Imofloresmira -In vestimentos Imobiliérios SA).
La detrazione ovvero l’alternativo rimborso è però concessa all’accertata sussistenza di elementi oggettivi che confermano quell’intenzione e dall’assenza di finalità fraudolente o abusive. In particolare (Cass. n. 7344 del 2021) occorre: a) che il bene o servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa o funzionale all’iniziativa economica “programmata” in vista della successiva attuazione; b) che il mancato utilizzo del bene sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del soggetto acquirente, sia pure assunte in un’accezione ampia.
La Corte, respinto il ricorso dell’Agenzia, ha confermato il buon governo dei seguenti principi operato dalla CTR. Il giudice di appello, infatti, aveva: ritenuto illegittimo il diniego di rimborso atteso che era ravvisabile un effettivo collegamento strumentale tra le operazioni soggette ad Iva di cui si chiedeva il rimborso e quelle oggetto dell’attività di impresa, anche potenziale, ancorché in assenza di operazioni attive; evidenziato che la società aveva dimostrato la sussistenza di “oggettive situazioni” che avevano impedito l’avvio dell’attività economica (considerato che le disposizioni normative entrate in vigore con il D.M. n. 82 del 2011 avevano comportato la prolungata inattività in attesa del rilascio delle autorizzazioni da parte delle Autorità preposte).