La Sentenza 09 ottobre 2014, n. 42002 della Cassazione affronta la questione dell’omesso versamento di imposte penalmente riferito ad una obbligazione tributaria gravante su di una s.r.l.
I Giudici precisano che nel caso il reato in questione è suscettibile di essere commesso solamente dal soggetto, o dai soggetti, che, in base alla pertinente normativa tributaria, risultano essere gravati del predetto obbligo adempitivo. Quindi, in primo luogo, il legale rappresentante della società tenuta dalla obbligazione tributaria; in via subordinata – laddove emerga che la rappresentanza formale non corrisponda all’effettiva possibilità di autonoma spendita di detti poteri – colui che, anche soltanto in via di fatto, comunque eserciti l’attività di gestione della società.
Per altro verso – trattandosi di reato omissivo in senso stretto, il quale appunto, si realizza allorché, entro il termine previsto per il compimento di un determinato atto, questo non è eseguito da chi, invece, vi era tenuto – la individuazione del soggetto penalmente responsabile si concentra ulteriormente in quanto essa concerne la persona sulla quale, secondo i principi sopra delineati, gravava l’obbligo di adempiere materialmente la obbligazione tributaria riferita al soggetto impersonale al momento di scadenza del termine ultimo ordinario per eseguire l’atto adempitivo.
Una soluzione diversa porterebbe ad ipotizzare, nel caso in cui il nuovo legale rappresentante della società, subentrato a quello che abbia sottoscritto la dichiarazione fiscale, ometta il pagamento della risultante imposta, un’inammissibile responsabilità per il fatto del terzo in capo all’originario legale rappresentante, il quale, laddove in ipotesi fosse del tutto uscito dalla compagine sociale, si troverebbe di fatto persino nella materiale impossibilità di adempiere a quel dovere di attenzione.