“In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del d.m. del 19/02/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, decadenza che, in assenza di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto”.
Questo il principio di diritto ribadito con plurime ordinanze n. 12421, n. 12422, n. 12425 (Pres. Cataldi, Rel. Di Marzio) del 10 maggio 2025 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
La Corte consolida dunque, in tema di detrazioni fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’orientamento (contrario ad alcune pronunce Cass. sez. VI-V, 21.11.2022, n. 34151; Cass. sez. V, 30.5.2024, n. 15178; al decreto ministeriale del 19/02/2007; e alla prassi dell’Agenzia delle Entrate, come cristallizzate nella Direttiva n. 98/2021) per il quale il mancato o il tardivo inoltro della comunicazione Enea non costituisce fattispecie idonea a causare la decadenza dai benefici.
Nei fatti l’Agenzia delle Entrate ricorreva avverso alcune pronunce della Commissione Regionale mediante la quale il giudice dell’appello aveva ritenuto che l’onere di trasmettere all’Enea l’attestato di certificazione energetica non costituisse adempimento necessario, a pena di decadenza, per poter usufruire della detrazione legata alle spese sostenute per la qualificazione energetica di edifici.
La Corte ha ricordato che “l’accesso al beneficio della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica è consentito, come correttamente evidenziato dalla controricorrente, ai sensi del comma 348 della legge n. 296 del 2006, quando il richiedente a) disponga dell’asseverazione da parte di tecnico abilitato della rispondenza dell’intervento ai requisiti previsti, e b) abbia conseguito la certificazione energetica dell’edificio di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 192 del 2005, o un attestato di qualificazione energetica, anche questo rilasciato ed asseverato da professionista qualificato”.
Per i Giudici, invece, “la comunicazione all’Enea ha invece una specifica finalità, quella di consentire il monitoraggio del risparmio ottenuto a seguito degli interventi di riqualificazione energetica in ambito regionale e nazionale (art. 11, d.m. 19.2.2007), non prevedendosi alcuna valutazione o controllo da parte dell’Ente in relazione alle singole segnalazioni. La comunicazione è quindi prevista a fini essenzialmente statistici, ed appare perciò corretto ritenere non abbia la natura di un requisito per l’accesso alla detrazione. Pertanto l’omissione della comunicazione all’Enea non comporta la decadenza dal beneficio” (cfr. Cass. sez. V, 26.3.2025, n. 8019).
La Corte ha dunque respinto i ricorsi dell’Agenzia delle Entrate.