Il giudice deve esplicitamente motivare le “gravi ed eccezionali ragioni” che sorreggono il provvedimento di compensazione delle spese.

by AdminStudio

“Nel giudizio tributario, le “gravi ed eccezionali ragioni”, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese giudiziali, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, come la condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché l’incidenza di fattori esterni e non controllabili tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza. Comunque, tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità”.

Questo il principio ricordato con ordinanza n. 27220 (Pres. Socci, Lo Sardo) del 11 ottobre 2025 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.

Nei fatti una s.a.s. proponeva ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un’ingiunzione di pagamento, ne aveva accolto l’appello compensando le spese di lite. In particolare la società lamentava come il giudice di seconde cure, nonostante l’accoglimento dell’appello, avesse disposto la compensazione delle spese di lite con motivazione assolutamente apparente, omettendo di esporne il percorso logico ed argomentativo.

Come è noto, l’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo novellato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156) consente la compensazione, in tutto o in parte, delle spese del giudizio tributario “soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.

In tema di spese giudiziali, per giurisprudenza costante, le «gravi ed eccezionali ragioni» (di cui all’art 92 cod. proc. civ.) che ne legittimano la compensazione totale o parziale, “devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo”. (Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2017, n. 22310; Cass., Sez. 6^-5, 10 marzo 2021, n. 6660).

È stato espressamente precisato che (ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 19 aprile 2018, n. 77) la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), “soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass., Sez. 6^-2, 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 3977; Cass., Sez. 6^-2, 13 novembre 2020, n. 25678; Cass., Sez. Lav., 4 marzo 2021, n. 6085; Cass., Sez. 6^-Trib., 15 novembre 2022, n. 33510; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. 31416; Cass., Sez. Trib., 28 luglio 2025, nn. 21717 e 21720).

La Corte, accolto il ricorso, ha evidenziato che, nella specie, il giudice di appello non si è attenuto a tali criteri, avendo disposto la compensazione delle spese giudiziali, con motivazione meramente apparente, sulla base di una equivoca e generica “complessità della vicenda”, che non è stata in alcun modo circostanziata con riferimento alla questione scrutinata nel merito e posta a base dell’accoglimento del gravame (inesistente notifica degli avvisi di accertamento prodromici all’ingiunzione di pagamento, che era stata indirizzata in luogo diverso dalla sede legale della contribuente).

 

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