Il contribuente non è tenuto ad impugnare unitamente l’atto successivo e gli atti presupposti non ricevuti.

by Luca Mariotti

Interessante questione procedimentale quella affrontata dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nell’ordinanza del 19 dicembre 2018 n. 32836 (Pres. Cristiano, Rel. Mondini).

Si tratta del ricorso di una società contribuente che, impugnando l’iscrizione ipotecaria per debiti tributari, aveva dichiarato di essere venuta a conoscenza solo in quell’occasione degli atti prodromici, mai ricevuti.

Nei gradi di merito la CTP, riuniti i ricorsi, li aveva dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. 546/1992 e la pronuncia, appellata dalla contribuente, è stata confermata dalla CTR. La società impugnando la sentenza di appello lamentava la falsa applicazione dell’art. 19, per avere la commissione dichiarato inammissibili i ricorsi ritenendo, in modo erroneo, che la norma imponga di impugnare gli atti presupposti e l’atto consequenziale congiuntamente.

La Corte accoglie l’eccezione e considera il motivo fondato, atteso che una lettura costituzionalmente orientata dell’art.19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. 546/92 (ove è previsto che “ognuno degli atti autonomamente impugnabili, può essere impugnato solo per vizi propri” e che “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”) impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere anche prima, e separatamente, l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto a conoscenza, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (Cass. S.U. n.19704/015).

Quindi l’impugnazione congiunta dell’atto prodromico non è tassativa. Del resto, anche da un punto di vista letterale, la norma dice che la mancata notificazione degli atti precedenti “ne consente” l’impugnazione congiunta e non che tale mancata notificazione “ne impone” l’impugnazione unitaria. Ma la Corte si avvale a maggior ragione di una interpretazione costituzionalmente orientata e sottolinea che una lettura restrittiva dell’articolo 19 andrebbe sicuramente a limitare il diritto di difesa del contribuente.

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