La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con l’Ordinanza 25 agosto 2025 n. 23828 (Pres. Crucitti, Rel. Farolfi) esamina il ricorso di un contribuente avverso una sentenza di appello che aveva deciso l’inammissibilità del ricorso iniziale in quanto lo stesso contribuente aveva presentato istanza di accertamento con adesione non presentandosi però successivamente al contraddittorio, malgrado la rituale convocazione. In sostanza il comportamento del contribuente era stato ritenuto abusivo e dunque a suo favore non avrebbe operato la sospensione di 90 giorni del termine di impugnazione di cui all’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997.
Secondo la Suprema Corte tale argomentazione del Giudice di merito non è tuttavia condivisibile.
Viene ricordato che la stessa Corte di Cassazione ha più volte preso in considerazione la posizione dell’amministrazione finanziaria, rilevando che la convocazione del contribuente che abbia fatto istanza di accertamento con adesione costituisce per l’Ufficio una facoltà e non un obbligo, in ogni caso non un adempimento imposto a pena di invalidità del provvedimento impositivo (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28051 del 30/12/2009, Rv. 611179-01; n. 15170 del 2006). Se, quindi, per l’ufficio destinatario della richiesta di accertamento con adesione non vi è un obbligo di partecipazione attiva al procedimento stragiudiziale, preferendo rimanere ferma sulla propria pretesa, per un elementare principio di “parità delle armi” la cui violazione porterebbe ad una irragionevole sperequazione, deve pure ritenersi che anche il contribuente, una volta presentata la richiesta di apertura del procedimento per la possibile definizione stragiudiziale della pretesa impositiva, possa re melius perpensa ritenere inutile la partecipazione fattiva a tale procedimento stragiudiziale, preferendo coltivare l’impugnazione dell’atto impositivo.
Del resto, la norma richiamata e contenuta al comma 3 dell’art. 6 D.Lgs. n. 218/1997 ricollega la sospensione del termine di impugnazione alla sola presentazione dell’istanza di accertamento per adesione – per la finalità di consentire uno spatium deliberandi alle parti prima di addivenire all’instaurazione dei giudizi impugnatori – senza che in alcun modo la norma faccia cenno alla fattiva instaurazione del contraddittorio stragiudiziale o alla formulazione di proposte alternative alla pretesa erariale originaria. La stessa Corte cost. n. 140 del 15/04/2011 ha ritenuto non irragionevole detto termine fisso di sospensione, “durante il cui decorso il contribuente e l’ufficio hanno agio di valutare la situazione, eventualmente allacciando, sciogliendo o riannodando trattative”.
Inoltre è stato già affermato, con la decisione Sez. 5, ord. n. 27274 del 24/10/2019, che in caso di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione ex art. 6 del D.Lgs. n. 218 del 1997, la mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione, in via amministrativa, della lite, sia essa giustificata o meno, non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni per l’impugnazione dell’avviso di accertamento, in quanto detto comportamento non è equiparabile alla formale rinuncia all’istanza né è idoneo a farne venir meno “ab origine” gli effetti.
Più recentemente, tale orientamento è stato condiviso implicitamente anche da Sez. 5, ord. n. 17328 del 24/06/2024, la quale ha ritenuto che il fallimento del contribuente in pendenza del termine di novanta giorni per la definizione con adesione non fosse tale da rendere inammissibile e tardiva l’impugnazione dell’avviso di accertamento.
I Giudici di Legittimità, volendo espressamente dare continuità a tale indirizzo affermano il seguente principio di diritto:
“la sospensione del termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento di cui all’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997, opera in modo automatico con la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, restando a tal fine irrilevante che il contribuente abbia successivamente tenuto un comportamento meramente omissivo, non presentandosi alla convocazione inoltrata dall’amministrazione finanziaria”.
Deve infatti ritenersi che l’automaticità di detta sospensione risponda ad una fondamentale logica di certezza dei rapporti giuridici che, ove non fosse rispettata, aprirebbe in ciascun caso concreto l’esigenza di verificare – tanto per il contribuente quanto per l’ufficio – il grado di effettivo coinvolgimento nel percorso stragiudiziale potenzialmente definitorio, il numero degli incontri svolti, l’eventuale proposte alternative coltivate o meno, con la conseguenza di rendere imprevedibile e sostanzialmente soggettiva ogni forma di valutazione della tempestività del ricorso ciononostante presentato in sede giudiziale.
Il ricorso viene accolto e la pronuncia impugnata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale, nel frattempo divenuta Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia – Sez. Lecce affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso, tenendo conto dei principi sopra espressi ed affrontando, conseguentemente, i motivi di appello del contribuente che erano stati ritenuti illegittimamente assorbiti.
