Gratuità delle prestazioni professionali: nessun recupero di compensi se la scelta è ragionevole e provata in giudizio.

by AdminStudio

L’Ordinanza n. 4135 del 24 febbraio 2026 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Giudicepietro, Rel. Angarano) si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimità che, in materia di redditi di lavoro autonomo, riconosce al professionista la possibilità di svolgere prestazioni gratuite, purché tale gratuità sia adeguatamente allegata e risulti plausibile alla luce del complessivo quadro probatorio.

La vicenda riguarda un avviso di accertamento Irpef con cui l’Agenzia delle entrate, per il 2013, ha ridotto le perdite dichiarate da una dottoressa commercialista, recuperando a tassazione compensi professionali correlati a numerose trasmissioni telematiche di dichiarazioni dei redditi, ritenendo antieconomico l’operato della contribuente. La Ctp, e poi la Ctr Basilicata, hanno accolto in larga parte il ricorso, valorizzando, da un lato, la circostanza che la professionista svolgeva anche lavoro dipendente e si avvaleva di terzi per l’attività libero‑professionale, dall’altro la prova, mediante dichiarazioni dei clienti, che molte prestazioni erano rese gratuitamente in favore di parenti e amici.

In cassazione l’Agenzia ha tentato, innanzitutto, la via del vizio di motivazione apparente, sostenendo che la Ctr avrebbe apoditticamente ritenuto provata la gratuità di parte delle prestazioni.

La Suprema Corte respinge il motivo, richiamando il consolidato paradigma delle Sezioni Unite sulla motivazione inesistente o meramente apparente, rilevando come il giudice regionale abbia invece offerto una giustificazione intelligibile e coerente del decisum: semplicità delle prestazioni (mera trasmissione telematica), contesto relazionale (rapporti di amicizia o parentela), presenza di altro reddito di lavoro dipendente, nonché conforto delle dichiarazioni rese dai privati.

Più significativa è la conferma del secondo profilo.

La Cassazione ha infatti ribadito che le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale – comprese le dichiarazioni sostitutive di atto notorio – sono utilizzabili nel processo tributario sia dall’Amministrazione che dal contribuente, con valore meramente indiziario, e possono concorrere, unitamente ad altri elementi, a fondare il convincimento del giudice (Cass. n.5340/2020; Cass. n. 6616/2018; Cass. n. 960/2015; Cass. n. 6616/2018; Cass. n. 9080/2017; Cass. n. 8639/2013).

Viene così riaffermato il principio di parità delle armi processuali ex art. 111 Cost. e smentito l’assunto dell’Ufficio secondo cui la mancanza di data certa e di “prova legale” priverebbe tali dichiarazioni di qualsiasi rilevanza.

I Giudici hanno quindi rigettato in toto il ricorso dell’Ufficio.

La decisione assume rilievo sistematico per almeno tre ragioni: conferma la compatibilità tra principio di cassa e prestazioni gratuite nel lavoro autonomo, purché la gratuità sia plausibile in concreto; rafforza l’ammissibilità, in chiave difensiva, delle autodichiarazioni dei clienti del professionista, che il giudice può valorizzare come indizi alla luce del contesto; contiene, infine, un implicito monito nei confronti dell’Amministrazione a non utilizzare in modo automatico l’argomento dell’antieconomicità per riqualificare come onerose tutte le prestazioni intercettate, specie quando si tratta di attività seriali e di modesto contenuto tecnico, spesso rese in un circuito relazionale non meramente di mercato.

 

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