Giudizio tributario: inammissibile l’appello senza specificità dei motivi.

by Luca Mariotti

L’ Ordinanza 11 luglio 2018, n. 18225 della VI sezione della Corte di Cassazione (Pres. Iacobellis, Rel. Conti) respinge un ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della CTR Campania che aveva dichiarato inammissibile un atto di appello della stessa Agenzia. L’impugnazione dell’Ufficio era stata, nello specifico, rivolta contro la sentenza di primo grado, ma senza una specifica contestazione dei motivi alla base della pronunzia di primo grado.

La Corte rammenta che nella propria giurisprudenza è stato più volte chiarito che “la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Tale esigenza, tuttavia, non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al giudice d’appello dette argomentazioni – perché ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere, si adempia pienamente all’onere di specificità dei motivi” – cfr. Cass. n. 14908/2014, Cass. n. 22510/2015, Cass. n. 13007/2015.

Inoltre, prosegue la motivazione, si è ancora aggiunto, di recente, proprio dalle Sezioni Unite, che “…gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” – cfr. Cass. S.U.n. 27199/2017.

Dunque non c’è una forma precisa per l’atto di appello. Ma rimane un contenuto minimo, in termini di specificità delle doglianze e soprattutto di motivazione delle stesse.

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo