Giudizio da rifare in assenza del liticonsorzio originario necessario di soci e società di persone.

by Luca Mariotti

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20488 del 2015 accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della CTR della Campania, accogliendo la tesi per cui si sia verificata la violazione dell’art. 14, D.Lgs. n. 546/1992 sul presupposto della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dell’altro socio in un giudizio in cui il contribuente, socio al 99% di una s.n.c. aveva ottenuto ragione sui redditi che gli venivano imputati ex art. 5 TUIR.

Si ricorda al riguardo che l’art. 14, D.Lgs. n. 546 del 1992 individua il presupposto per l’esistenza del litisconsorzio necessario nella inscindibilità dell’oggetto del ricorso, da individuarsi nell’atto o rapporto oggetto della valutazione del giudice.

In questo caso dunque il giudizio avrebbe dovuto riguardare necessariamente la società, per l’accertamento del maggior reddito di impresa e tutti i soci per il reddito di partecipazione derivante.

Nella specie, secondo i Giudici, il giudizio di merito sull’impugnativa dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente, definito con la sentenza d’appello impugnata dalla difesa erariale, si è svolto senza la partecipazione al contraddittorio della società e degli altri soci e, pertanto, esso va dichiarato nullo ab initio e rimesso in primo grado per l’integrazione del contraddittorio necessario nei confronti della società e degli altri soci.

Né al rigore della predetta conclusione si sarebbe potuto ovviare disponendo, alla luce di principi fissati dalla stessa Corte nella sentenza n. 3830/10, la riunione del giudizio con quello introdotto dalla società per l’annullamento dell’avviso di accertamento IVA-IRAP che la riguarda per il medesimo anno d’ imposta 2004; giudizio attualmente pendente in Cassazione a seguito del ricorso dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di secondo grado. Al riguardo è infatti decisiva la considerazione della mancata partecipazione al giudizio di merito del socio (o dei soci) a cui nell’anno 2004 apparteneva la residua quota dell’1% della società.

 

 

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