Garanzie infragruppo e transfer pricing: il peso delle ragioni economiche

by AdminStudio

L’ordinanza n. 13136 del 7 maggio 2026 resa dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Napolitano, Rel. Lenoci) si colloca nel solco della giurisprudenza su prezzi di trasferimento e “vantaggi compensativi” infragruppo.

Un’impresa italiana aveva prestato, pro-quota, ipoteche e pegni per circa 42 milioni di euro a favore di un pool di banche che finanziava la capogruppo statunitense, senza corrispettivo immediato; l’Ufficio, ritenendo l’operazione priva di valide ragioni economiche, aveva rideterminato un “valore normale” della garanzia e ripreso a tassazione una remunerazione figurativa del 3,13% annuo.

La CTR, invece, aveva accertato che la prestazione di garanzia rispondeva a esigenze di continuità aziendale del gruppo e generava, per la società italiana, vantaggi economici mediati (mantenimento dei ricavi, differenziale positivo tra interessi attivi e passivi, salvaguardia dalla crisi della capogruppo).

La Cassazione rigetta il ricorso dell’Agenzia, confermando l’annullamento degli avvisi e affermando che in ambito infragruppo, i concetti di “gratuità” ed “economicità” vanno letti in chiave sostanziale, considerando il complessivo regolamento degli interessi e i vantaggi mediati (teoria dei vantaggi compensativi). In tale contesto viene ribadito che la disciplina sul transfer pricing non è chiamata a colpire qualsiasi operazione senza corrispettivo immediato, ma solo quelle prive di giustificazione economica reale, alla luce anche della giurisprudenza UE (Hornbach-Baumarkt, Pizzarotti).

In fase di controlli la Corte rileva infine che se il contribuente dimostra ragioni commerciali interne al gruppo che giustificano condizioni non allineate al valore di mercato, la ripresa a tassazione non è legittima.

La pronuncia cristallizza il principio per cui la prestazione di garanzie infragruppo può sottrarsi alla ripresa ex art. 110, comma 7, TUIR quando il contribuente comprovi:

  • la funzione economica dell’operazione nel mantenere equilibrio e continuità del gruppo;
  • i vantaggi, anche indiretti, che ne derivano per la controllata italiana.

In chiave difensiva, diventa centrale la costruzione di un dossier probatorio sulle ragioni economiche del gruppo (piani industriali, covenant bancari, scenari “with/without” garanzia), superando una lettura formalistica della “gratuità” della prestazione.

 

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