Fermo amministrativo: il concessionario deve provare a chi è stato notificato l’atto prodromico.

by Luca Mariotti

E’ illegittimo il fermo amministrativo se nella documentazione prodotta dal concessionario non si abbia la prova della identità del soggetto che ha avuto la consegna della cartella di pagaamento e del titolo che aveva per ricevere l’atto stesso, né risulta altresì la prova della comunicazione della consegna, a mezzo raccomandata, al contribuente.

La sentenza della CTR che abbia precisato queste circostanze di fatto non è neppure ricorribile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., per «contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». Ovvero tale motivo diventa inammissibile se il concessionario non ha allegato le prove predette nel giudizio. Infatti Il ricorso per cassazione per il principio di autosufficienza (ex art. 366, n. 6, c.p.c.) deve indicare in modo specifico l’atto difensivo o il verbale di udienza nei quali le domande e le eccezioni sono state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività.

In difetto di ciò, con la censura riguardante la controversa motivazione il ricorrente si limita di fatto a prospettare una valutazione dei fatti e delle prove differente da quella effettuata dai giudici di secondo grado, mirando quindi ad ottenere un riesame del merito della causa, precluso al Giudice di legittimità.

Questo il contenuto in sintesi della sentenza 4569 del 22 febbraio 2016 della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria (Pres. Botta Rel. Fasano) che ci pare interessante segnalare ai nostri lettori.

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