La Corte di cassazione sezione penale feriale, con la sentenza n. 38027 depositata il 16 settembre 2014 ha affrontato il caso di un contribuente imputato di omessa dichiarazione (articolo 5 D.Lgs 74/2000) per non aver dichiarato in Italia i redditi di una società formalmente slovena e tuttavia operante con modalità tali da far ritenere l’attività fittiziamente esterovestita ma in realtà organizzata in Italia.
Si trattava di un’impresa di trasporto stradale che forniva servizi ad un’unica società italiana. Secondo la Cassazione gli elementi alla base dell’accusa erano tali da dimostrare la predetta esterovestizione. Il particolare presso l’impresa italiana che riceveva i servizi, la GdF aveva sequestrato documenti relativi alle attività della società slovena. Si erano rinvenuti poi alcuni trattori stradali in uso alla società estera, parcheggiati nel piazzale della italiana. Vi era poi un conto corrente bancario intestato alla slovena, aperto presso un istituto di credito italiano la corrispondenza relativa al quale veniva indirizzata presso la sede della società italiana. Anche i dipendenti avevano dichiarato che le attività slovene venivano in realtà dirette dall’Italia.