Estensione del giudicato favorevole del coobbligato solo in assenza di giudicato diretto.

by Luca Mariotti

A volte l’esistenza di un diritto non comporta l’ottenimento in giudizio del riconoscimento di tale diritto, se si prende una strada ritenuta non corretta per esercitarlo.

E’ quanto si può dire per sintetizzare la Sentenza 23 marzo 2016 n. 5725 della Corte di Cassazione.

Come i nostri lettori sapranno sicuramente è stato da tempo applicabile al diritto tributario l’articolo 1306  del codice civile. Esso recita testualmente, al comma 1, che “la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore o uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori“; invece, il comma 2 statuisce che “gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi“.
Il principio sancito dal citato articolo 1306 c.c. ( cosiddetto “giudicato riflesso”) costituisce quindi una facoltà che può essere liberamente esercitata dal coobbligato.

La Cassazione in passato ha tuttavia posto un limite alla possibilità di far valere il giudicato riflesso, limite costituito dal pagamento dell’imposta risultante dall’atto impositivo. Nella Sentenza n. 16332 del 3 agosto 2005 si afferma infatti che il giudicato riflesso “...non opera perciò se egli abbia già pagato l’imposta, prima o durante quel giudizio, così consumando la sua facoltà di avvalersi del pronunciamento favorevole“.

Altro limite (ed è questo il caso della sentenza) è che il coobbligato che invoca il giudicato riflesso sia rimasto inerte oppure la sua posizione sia ancora al vaglio di un giudizio tuttora pendente. Ma se ha impugnato separatamente l’atto con esito negativo non può più riaprire il rapporto.

E nel caso specifico la coobbligata aveva impugnato la cartella di pagamento oltre il termine per ottenere l’estensione del giudicato favorevole. Ma il ricorso è stato respinto in primo ed in secondo grado. Quindi sulla posizione della coobbligata si è formato un giudicato interno che ha precluso la possibilità di far valere il giudicato riflesso.

Non è chiaro tuttavia come al cospetto di una cartella di pagamento (quindi non avendo pagato l’imposta, non cadendo nella prima preclusione) avrebbe dovuto “opporre al creditore” (per usare le parole del codice civile) la sentenza favorevole del coobbligato, anche se è da ritenere che, piuttosto che impugnare una cartella fuori termine, l’opposizione poteva essere condotta contro gli atti dell’esecuzione.

Non è chiaro neppure se sia giuridicamente corretto parlare di “giudicato” relativamente a un ricorso dichiarato inammissibile perché fuori termine.

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