Esenzione IMU e principio di collaborazione: la “conoscenza qualificata” dell’ente impositore prevale sull’omessa dichiarazione.

by AdminStudio

Con l’Ordinanza n. 6451 del 18 marzo 2026, la Sezione Quinta della Corte di Cassazione (Pres. Balsamo, Rel. Bruno) torna a pronunciarsi sul delicato equilibrio tra obblighi dichiarativi del contribuente e principio di collaborazione e buona fede dell’Amministrazione finanziaria in materia di esenzioni IMU.

I Giudici hanno ribadito il consolidato principio per cui “al contribuente spetta comunque l’agevolazione, ancorché non abbia presentato una specifica dichiarazione, perfino se richiesta espressamente dai regolamenti comunali, in quanto, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, non può essere addossato a quest’ultimo un obbligo dichiarativo e probatorio, avente ad oggetto le condizioni, soggettive ed oggettive, previste per l’applicazione della riduzione, quando l’amministrazione sia a conoscenza dei relativi fatti” (cfr. Cass. n. 12314/17).

La vicenda trae origine dal diniego dell’aliquota ridotta per immobili strumentali opposto dal Comune ad un istituto bancario motivato esclusivamente dall’omessa presentazione della dichiarazione annuale.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso della società contribuente, ribadisce un orientamento garantista che valorizza il contenuto dell’art. 10 della Legge n. 212 del 2000. Come ricordato dai Giudici infatti “Il principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti con il contribuente (in ossequio ai dettami dell’art. 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000), del quale è espressione anche la regola secondo la quale a quest’ultimo non può essere richiesta la prova di fatti già documentalmente noti all’ente locale (in linea con l’art. 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000), è stato, del resto, più volte valorizzato, ponendo l’accento sul dato fattuale della conoscenza delle suddette condizioni -da parte dell’amministrazione- rispetto agli adempimenti formali previsti dalla legge” (cfr., con riguardo all’ICI, Cass. n. 23531/08, Cass. n. 12015/15, Cass. n. 18453/16, Cass. n. 10314/20, Cass. n. 28251/20 e Cass. 19665/23 e, con riguardo all’IMU, Cass. n. 29901/20, Cass. n. 8592/21, Cass. n. 1263/21, Cass. n. 10724/21, Cass. n. 35474/21, Cass. n. 1016/23, Cass. n. 6270/23, Cass. n. 12226/23, Cass. n. 23946/24 e Cass. n. 24066/24).

Il fulcro della decisione risiede infatti nel superamento del formalismo dichiarativo qualora l’ente impositore sia già in possesso di una “conoscenza qualificata” delle caratteristiche dell’immobile. Secondo i giudici di legittimità, non può essere imposto al contribuente un onere probatorio o dichiarativo relativo a fatti già documentalmente noti all’ente locale, anche se acquisiti per finalità extratributarie.

In base a quanto previsto dall’art. 13, comma 9 del D.L. n. 201/2011, ai Comuni è data la facoltà di operare una riduzione dell’aliquota fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario.

Si ricorda che non sono produttivi di reddito fondiario gli immobili:
  • strumentali per destinazione, cioè quelli utilizzati dal possessore esclusivamente all’esercizio dell’impresa, arte o professione;
  • strumentali per natura, cioè quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

Nel caso di specie, la banca aveva evidenziato come il Comune fosse pienamente edotto della natura strumentale degli immobili (categorie catastali D5, C1 e C6), avendo autorizzato l’installazione di insegne e inviato richieste TARI classificando correttamente i locali come “banche ed istituti di credito”.

La Corte specifica che tale conoscenza non deve essere “estemporanea”, ma deve derivare da atti amministrativi che presuppongano in termini incontrovertibili la situazione di fatto rilevante ai fini dell’agevolazione. Viene dunque sancito che il diritto alla riduzione d’imposta spetta anche in assenza di specifica dichiarazione — pur se richiesta dai regolamenti comunali — ogniqualvolta l’amministrazione disponga di elementi certi per qualificare l’immobile.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio, affidando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado il compito di verificare se la documentazione prodotta dall’istituto bancario fosse effettivamente idonea a integrare quella conoscenza qualificata necessaria a esonerare la società dall’obbligo formale.

 

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