Esenzione dalla tassa di smaltimento per i rifiuti speciali con onere informativo a carico del contribuente.

by Luca Mariotti

La Sentenza 13 aprile 2018, n. 9214 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Chindemi, Rel. Castorina) individua alcuni principi in materia di tassa sui rifiuti allineandosi, anche se con qualche distinguo, con il recente filone giurisprudenziale che vede i rifiuti speciali, tossici o nocivi e le relative aree di produzione essere esclusi dal calcolo delle superfici alla base dell’imposizione.

Secondo la Corte in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per effetto dell’art. 17, comma 3, della I. n. 128 del 1998, abrogativo dell’art. 39 della I. n. 146 del 1994, venendo meno l’assimilazione “ope legis” ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi (purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana), risulta pienamente operativo l’art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, attributivo ai Comuni della facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche, sicché, a partire dall’annualità d’imposta 1997, assumono decisivo rilievo le indicazioni proprie dei regolamenti comunali circa l’assimilazione del rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari.

Quindi per ottenere la non tassazione non è sufficiente che si tratti di rifiuti speciali, essendo necessario che tali rifiuti non siano assimilati a quelli urbani per delibera comunale

Ver è altresì (per la citata recente giurisprudenza) che se il regolamento comunale assimila i rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani occorre la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative dei rifiuti speciali.

Ciò tuttavia non vuol dire che, in assenza della individuazione quantitativa, spetti al contribuente una esenzione totale (quindi se la delibera comunale di assimilazione non considera la quantità dei rifiuti conferibili, ciò non significa che il contribuente vanti automaticamente un diritto all’esenzione);

Va quindi precisato che è esclusa dalla tassa la sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati. Tale esenzione presuppone però  un onere di informazione, a carico del contribuente, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile. Sarà chi chiede l’esenzione, in altre parole, a dover fornire al comune i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile.

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