Elezione di domicilio contenuta all’interno di dichiarazioni fiscali: efficace senza altre formalità ai fini della notifica di atti impositivi.

by Luca Mariotti

Nell’ordinanza 4 giugno 2018, n. 14280 della VI Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Iacobellis, Rel. Conte) si affronta il caso di un contribuente che ha ricevuto l’atto di accertamento in luogo diverso da quello risultante nei modelli presentati all’Agenzia delle Entrate (nel caso specifico si trattava della dichiarazione di inizio attività).

Il ricorso del contribuente contro la sentenza della CTR che aveva negato ogni validità al domicilio fiscale indicato nel modello predetto viene accolto.

Ciò in quanto la Corte richiama il disposto dell’art. 58 d.p.r. n. 600 del 1973 per il quale le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte ed inoltre che “in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il Comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell’indirizzo, mentre l’art. 60 d.p.r. n. 600 cit. prevede che “è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano” e che “in tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.

Tale norma peraltro non precisa particolari requisiti formali per tale elezione di domicilio e perciò, nella precedente giurisprudenza della Corte si è ritenuto che se il contribuente ha indicato proprio nella dichiarazione annuale espressamente il proprio indirizzo situato nel Comune di domicilio fiscale, tale indicazione non può che equivalere ad elezione di domicilio nel suddetto indirizzo (cfr.Cass. n. 23024/2015).

Inoltre il D.P.R. n. 633 del 1972, all’art. 35, prescrive che dalla dichiarazione di inizio attività, ai fini del rilascio della partita iva, deve risultare, tra l’altro, per le persone fisiche il domicilio fiscale e che la variazione del domicilio fiscale indicato dal contribuente comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce atto idoneo a rendere noto all’Amministrazione il nuovo domicilio anche ai fini delle notificazioni (cfr. Cass. n. 5358/2006 e Cass. n. 11170/2013).

Sempre in precedenti sentenze si è poi affermato che, in caso di difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi, è valida la notificazione dell’avviso perfezionatasi presso quest’ultimo indirizzo, atteso che l’indicazione del Comune di domicilio fiscale e dell’indirizzo, da parte del contribuente, ai sensi dell’art. 58, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, va effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento, essendo appena il caso di evidenziare che il principio sopra riportato non può ovviamente essere letto “a senso unico”(cfr. Cass. n. 25680/2016, Cass. n. 15258/2015, Cass. n. 26715/2013).

Nel caso specifico si deve quindi concludere che la variazione di domicilio eseguita ai fini della dichiarazione di inizio attività IVA nell’anno 2007 doveva costituire elemento di valutazione ai fini dell’elezione di domicilio rispetto alla notifica dell’avviso di accertamento del 12 luglio 2012 che costituiva l’atto prodromico rispetto all’iscrizione a ruolo impugnata dalla contribuente. La CTR ha pertanto errato nell’escludere ogni valenza agli elementi risultanti dalla dichiarazione IVA riguardante l’inizio di attività e variazione dati.

 

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