E’ onere dell’amministrazione provare la qualità di erede del soggetto chiamato in causa per debiti fiscali del de cuius. Non basta a tal fine la denuncia di successione.

by Luca Mariotti

La Corte di Cassazione nella Sentenza 24 febbraio 2016, n. 3611 cassa con rinvio una sentenza della CTR della Lombardia la quale  non aveva tenuto conto di una eccezione dei ricorrenti che lamentavano come, in relazione alla qualità di eredi, appunto, l’Amministrazione finanziaria sarebbe gravata del relativo onere probatorio. Nel caso specifico ad avviso dei ricorrenti, la mera delazione, che segue all’apertura della successione, non è di per sé sufficiente all’acquisto della qualità di erede, che consegue solo all’accettazione espressa o tacita dell’eredità. Se l’Ufficio non fornisce dimostrazione alcuna di tale qualità in capo al presunti eredi essi non possono essere chiamati a rispondere dei debiti tributari del defunto e va rilevata la loro estraneità al giudizio.

In concreto la vicenda trae origine da un avviso di rettifica IVA impugnato dal contribuente e riassunto dall’Agenzia delle Entrate dopo la morte del de cuius con la chiamata in causa degli eredi individuati dalla denuncia di successione.

Secondo la Corte non può esservi dubbio che sulla parte istante incomba l’onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali la domanda o l’impugnazione sia stata notificata, e, dunque, la loro avvenuta assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la mera chiamata all’eredità, atteso che la “legltimatio ad causam” non si trasmette dal “de cuius” al chiamato per effetto della sola apertura della successione (Cass. 17295/2014). In particolare, in tema di obbligazioni tributarie, grava sull’Amministrazione finanziarla creditrice del de cuius l’onere di provare l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato, per potere esigere l’adempimento dell’obbligazione del suo dante causa. Tale onere non può essere assolto con la produzione della sola denuncia di successione, mentre è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il “de cuius” che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c. (Cass. 13738/2005), o di qualsiasi altro documento dal quale possa, con pari certezza, desumersi la sussistenza di detta qualità.

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