Con Ordinanza n. 6595 del 19 marzo 2026 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Trinci) fornisce interessanti chiarimenti in materia di confini del potere di accertamento integrativo, delineando un perimetro molto stretto per l’esercizio delle facoltà concesse agli uffici dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e 57 del d.P.R. n. 633/1972.
Come ribadito dalla Corte “in caso di istruttoria degli organi ispettivi che esiti nella constatazione che il contribuente ha effettuato acquisti da una società fittizia, si deve presumere che gli organi ispettivi abbiano acquisito, o comunque abbiano potuto acquisire, tutte le fatture emesse da tale società relative all’anno d’imposta oggetto di analisi. Ne consegue che l’ufficio accertatore non può emettere un secondo accertamento integrativo per recuperare a tassazione una fattura non indicata nel primo avviso di accertamento. Si tratta di una presunzione relativa che può essere vinta da una contraria dimostrazione da parte dell’Ufficio finanziario, il quale provi che in occasione del primo accertamento gli ispettori non abbiano potuto acquisire tutte le fatture emesse dalla società cartiera”.
La vicenda trae origine dalla contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti legate a una cosiddetta “società cartiera”, dove l’Amministrazione Finanziaria aveva emesso un secondo avviso di accertamento per recuperare l’IVA su una singola fattura, inizialmente non considerata nel primo atto impositivo relativo allo stesso anno d’imposta.
Il supremo consesso chiarisce che l’integrazione dell’accertamento non può essere una libera scelta dell’Ufficio, ma deve necessariamente fondarsi sulla sopravvenuta conoscenza di “nuovi elementi”.
La portata della pronuncia risiede nel consolidamento di una presunzione relativa di conoscibilità: quando la Guardia di Finanza o l’Agenzia effettuano una verifica su un fornitore fittizio, si presume che abbiano avuto accesso, o potessero comunque accedere con l’ordinaria diligenza, all’intera documentazione contabile del contribuente riferita a quell’annualità. Di conseguenza, il rinvenimento “postumo” di una fattura già esistente negli archivi ispezionati non costituisce di per sé un fatto nuovo.
Per scardinare questa presunzione, l’onere della prova grava interamente sull’ente impositore. L’Ufficio deve dimostrare non solo che l’elemento era ignoto al momento del primo accertamento, ma che la sua mancata conoscenza era dovuta a cause oggettive e non a una negligenza istruttoria.
Nel caso esaminato, la Cassazione ha bocciato la tesi erariale secondo cui l’emissione di un secondo Processo Verbale di Constatazione (P.V.C.) bastasse a provare la novità dell’elemento. Al contrario, è stato evidenziato come la fattura fosse già nella disponibilità dei verificatori ma trasmessa tardivamente all’ufficio accertatore: un deficit di coordinamento interno che non può legittimare la parcellizzazione della pretesa tributaria.
L’ordinanza ribadisce quindi che l’accertamento integrativo non può essere utilizzato come strumento di “ripensamento” o per sanare lacune di una prima verifica incompleta. Se l’Amministrazione non prova che i documenti erano stati occultati o distrutti dal contribuente, rendendone impossibile il reperimento originario, il secondo atto è nullo per violazione del principio di unitarietà e globalità dell’azione accertativa.
La Corte ha dunque respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
