Nella Sentenza 18 gennaio 2022, n. 1506 i Giudici della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Sorrentino, Rel. Guida) si cimentano con l’annoso tema delle “società di comodo”.
E’ passato quasi un trentennio dalla legge n. 724 del 1994, fortemente voluta dall’allora Ministro dell’Economia Tremonti, con una impostazione concettuale forse ancor più datata. E’ noto infatti che lo schema societario sia stato storicamente usato in passato per ottenere, nella gestione di immobili di famiglia, dei sicuri vantaggi fiscali. La detrazione dell’IVA sulle ristrutturazioni e soprattutto i benefici in ambito successorio erano certo i pilastri di questa costruzione negoziale, ma anche l’imputazione di costi quando la determinazione del reddito di impresa consentiva una ampiezza notevole del concetto di inerenza.
Dire però che da allora questo strumento ha subito dei tracolli e una sorta di persecuzione fiscale non pare troppo azzardato. I molteplici bonus edilizi raramente si applicano agli immobili societari, il reddito ha maggiore tassazione rispetto alle persone fisiche che hanno accesso a forme di forfettizzazione molto convenienti, le plusvalenze vengono tassate senza tempo e non solo per cinque anni, e così di seguito.
Quindi conosciamo oggi davvero poche società “di comodo”.
Eppure lo strumento societario si presta molto alla gestione di immobili familiari assai agile rispetto a istituti, anche più sofisticati ma problematici da gestire (Trust). Inoltre si ha una delimitazione certa del comparto patrimoniale della famiglia che, qualora operata in tempi non sospetti, tiene rispetto ad eventuali azioni esecutive di provenienza dall’ambito imprenditoriale. Il fatto che queste società non sempre nascano per fare utili non sembra avere un riflesso elusivo e d’altro canto esiste pure nel nostro ordinamento un principio di autonomia contrattuale generale nel contesto di costruzioni negoziali lecite.
Forse semplicemente basterebbe far rientrare queste figure nel vaglio antielusivo per capire quando esse siano volutamente poste in essere per indebiti vantaggi fiscali, con riferimento al caso concreto, anziché vagliarle con grezze tabelle di redditività che non differenziano neppure tra valori di bilancio di immobili comprati ieri e comprati cinquant’anni fa.
Ebbene la sentenza sembra premiare l’approssimazione della norma. Di fronte a una sentenza della CTR che aveva preso atto nel merito della difficoltà di affittare gli immobili, la Corte rileva che “Le oggettive situazioni che rendono impossibile il conseguimento della soglia dei ricavi e degli altri elementi positivi di reddito non sussistono in caso di carenze “pianificatorie” aziendali o di scelte ed iniziative imprenditoriali libere, come in ipotesi di cessione dei beni aziendali in comodato d’uso gratuito (Cass. , sez. 5, 7 dicembre 2020, n. 27976). È necessario, per esempio, in caso di inoperatività dipesa dalla mancata costruzione dell’immobile da utilizzare per lo svolgimento dell’attività, la prova che il ritardo sia stato determinato da ragioni estranee al contribuente e non riconducibili alla sua volontà (Cass., sez. 5, 30 dicembre 2019, n. 34642). Anche il mero incremento del patrimonio, come l’acquisizione di un capannone, è di per sé irrilevante, in quanto il test di operatività e la presunzione di inoperatività agiscono su un diverso piano del reddito, nei termini della comparazione tra i ricavi effettivi del conto economico e i ricavi figurativi proiettati dagli [asset]. Pertanto, un’operazione “isolatamente” patrimoniale non esprime redditività societaria e, quindi, non confuta la natura fittizia dell’ente, potendo anzi darne la più limpida dimostrazione (Cass., sez. 5, 10 marzo 2017, n. 6195) […] La ratio dell’istituto è quella di disincentivare il fenomeno dell’uso improprio dello strumento societario, utilizzato come involucro per raggiungere scopi, anche di risparmio fiscale, diversi – quale l’amministrazione dei patrimoni personali dei soci – da quelli previsti dal legislatore per tale istituto (Cass., sez. 5, 21 ottobre 2015, n. 21358). Per tale ragione, si fa riferimento a società “senza impresa”, o di mero godimento, e dunque “di comodo” (cfr. Circolare n. 5/E della Agenzia delle entrate – premessa – “La disciplina fiscale delle società non operative è stata introdotta nel nostro ordinamento dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, allo scopo di contrastare le c.d. società di comodo e, in particolare, di disincentivare il ricorso all’utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l’effettivo proprietario di beni, avvalendosi delle più favorevoli norme dettate per le società”).
Come si vede non c’è alcuna indagine sui risparmi fiscali né sul perché una società, quand’anche “senza impresa” diventi “di comodo”. Il che fa conseguire una capacità contributiva del tutto fittizia in un contesto normativo che andrebbe invece applicato con attenzione.
