Dopo l’accordo in fase di accertamento con adesione non può essere emesso alcun atto di accertamento per l’originaria pretesa. Vale il principio di buona fede di cui all’Art. 10 dello “Statuto del contribuente”

by admintrib

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella Sentenza 11 maggio 2021, n. 12372 (Pres. Bisogni, Rel. Fuochi Tinarelli) si occupa del caso di una società che, ricevuto un accertamento, aveva presentato istanza di accertamento con adesione con la successiva redazione di un processo verbale di contraddittorio con il quale erano determinati, per le singole annualità, gli importi riconosciuti. L’Ufficio però, dopo questa fase, dalla quale scaturivano i veri e propri atti di adesione per le varie annualità, aveva emesso un avviso a carico di società e soci per uno specifico anno, contestando gli importi originari.

Seguivano le fasi di merito del giudizio tributario con l’accoglimento presso la CTR delle ragioni dei contribuenti. Per i Giudici regionali va infatti rilevata la nullità degli atti per violazione del citato accordo e del legittimo affidamento delle contribuenti.

Nel ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate deduce che il verbale di contraddittorio, che conteneva l’accordo con i contribuenti per definire la pretesa impositiva, non integrava un accertamento con adesione e, anzi, necessitava, a tal fine, la successiva adozione degli atti in questione per le singole annualità d’imposta.

La CTR, dunque, nel ritenere valido e vincolante il citato accordo, ha errato secondo l’Agenzia delle Entrate, mentre avrebbe dovuto dichiarare la nullità di quest’ultimo perché in contrasto con il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, principio di ordine pubblico, per cui era giustificata la possibilità dell’Ufficio di disattenderlo liberamente, senza alcuna motivazione e senza che ciò comportasse la violazione del principio del legittimo affidamento, restando privo di incidenza ogni rilievo sul contegno dell’Amministrazione attesa l’assenza di un atto tipico, ossia previsto per legge, per la stipulazione di accordi sull’imponibile, l’imposta e le sanzioni.

La Corte premette che gli atti della procedura disciplinata dal d.lgs. n. 218 del 1997 sono tutti espressione della medesima unitaria potestà impositiva, che è articolata su una più ampia discrezionalità dell’Amministrazione in relazione all’elemento, centrale, della presenza attiva e collaborativa del contribuente

Espressioni di questa potestà sono l’inoltro dell’invito e/o la presa in considerazione della richiesta del contribuente; la formulazione della proposta originaria da parte dell’Amministrazione; la successiva redazione della proposta “finale” contenuta nel processo verbale conclusivo degli incontri con il contribuente; la redazione e formazione dell’atto di adesione, in cui è trasfusa la proposta finale accettata dal contribuente.

Il modulo operativo a cui la fattispecie parrebbe idealmente riconducibile in via generale, invero, è quello regolato dall’art. 11 della I. n. 241 del 1990, ossia quello degli accordi procedimentali della Pubblica Amministrazione.

In tale evenienza l’accordo è concluso «al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale», che, di per sé, non elimina la necessità del provvedimento nel quale confluisce, per cui il procedimento si conclude ugualmente con un provvedimento unilaterale produttivo di effetti.

Inoltre, secondo i Giudici di Legittimità, nella materia tributaria l’assetto delle garanzie è contenuto nella legge n. 212 del 2000, disciplina che, al di là degli obblighi specificamente previsti, pone – al comma 1 dell’art. 10 (la cui rubrica è «Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente») – il principio generale per il quale «I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede».

In conclusione la Corte enuncia il seguente principio di diritto:

«in tema di accertamento con adesione di cui al d.lgs. n. 218 del 1997, è lesiva del principio di collaborazione e buona fede la condotta dell’Ufficio che, dopo aver emesso, in base alla proposta accettata dal contribuente, gli atti di accertamento con adesione per alcune annualità d’imposta, proceda, repentinamente, senza motivazione e nonostante il tempestivo e regolare adempimento degli atti già emanati, all’emissione per le restanti annualità, pure oggetto della proposta, di avviso di accertamento per l’originaria pretesa, sicché, in relazione al legittimo affidamento sulla regolare definizione della procedura di accertamento con adesione, è inesigibile la maggior pretesa costituita dalla differenza tra gli importi concordati e quelli richiesti».

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