Documenti non trasmessi dal contribuente in fase di accertamento: l’inutizziabilità successiva si ha solo per causa a lui imputabile.

by Luca Mariotti

Nella Sentenza n. 22946 del 29 ottobre 2014 la Corte di Cassazione ha fornito una convincente interpretazione della preclusione di cui all’art. 32 del DPR 600/73 per cui la documentazione non prodotta su richiesta degli uffici non potrà essere presa in considerazione “ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa”.

La Corte afferma in particolare che la richiesta di esibizione e trasmissione di documenti indirizzata dall’Ufficio al contribuente in fase precontenziosa deve essere puntuale e specifica e deve contenere l’avviso della inutilizzabilità in giudizio dei documenti non trasmessi.

Nel caso specifico la richiesta riguardava documenti richiesti dall’Ufficio nella fase precontenziosa che di fatto non potevano essere trasmessi dal contribuente poiché acquisiti dall’INPS a seguito di una verifica, e quindi non nella disponibilità materiale del contribuente stesso.

La Corte ha affermato che, in ossequio al principio di lealtà a cui deve ispirarsi l’azione di accertamento dell’Agenzia, il contribuente deve essere avvertito della sanzione dell’inutilizzabilità di cui all’art. 32, D.P.R. n. 600/1972 già con l’atto di richiesta di esibizione e trasmissione di documentazione e non, per la prima volta, con l’introduzione del processo tributario. Ciò anche conformemente ad una recente pronuncia della stessa Corte e precisamente l’ordinanza n. 11765 del 26 maggio 2014.

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