Divisione ereditaria ed applicazione dell’imposta di registro ai conguagli: una chiara pronuncia della Sezione Tributaria.

by Luca Mariotti

Torniamo indietro di qualche giorno per trattare di una pronuncia interessante che è stata segnalata oggi dalla stampa. Si tratta della Sentenza 28 marzo 2018, n. 7606 della Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Chindemi, Rel. Fasano).

Una sentenza di tribunale disponeva, nel contesto di una divisione ereditaria, che uno dei coeredi versasse all’altro una somma a titolo di liquidazione della parte spettante a quest’ultimo dell’eredità, avendo il primo ricevuto un compendio immobiliare. L’Agenzia delle Entrate, su questa base, considerava questo conguaglio da assoggettare a registro in misura proporzionale.

I contribuenti  viceversa erano dell’avviso che non di un conguaglio per trasferimento si trattasse, ma semplicemente del pagamento di quanto spettante per quota ereditaria e (ovviamente) nessun effetto traslativo di eccedenze si era verificato parallelamente alla mera divisione dell’attivo ereditario. Seguivano due gradi di giudizio, con la CTR che si allineava sulle ragioni dell’Agenzia.

La Corte rammenta che l’art. 34, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, secondo periodo, stabilisce i criteri per determinare la massa comune, distinguendo tra comunione derivante da successione mortis causa e comunione derivante da titolo diverso dalla successione per causa di morte.

L’art. 34, comma 1, del d.P.R. cit., stabilisce che “la divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente”.

Conseguentemente in tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria (nella specie, per divisione giudiziale), mediante assegnazione dei beni in natura e versamento di conguagli in denaro, ove i coeredi abbiano ricevuto il valore delle rispettive quote, si applica l’aliquota degli atti di divisione e non l’aliquota degli atti traslativi, atteso che quest’ultima è applicabile, ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986, soltanto nel caso in cui ad un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccedenza. Non rileva dunque che la somma corrisposta a titolo di conguaglio provveda o meno dalla massa ereditaria, in quanto la norma citata non si riferisce alla provenienza dei beni, ma unicamente al loro valore.

In sostanza le assegnazioni che hanno luogo nella divisione di beni mobili o immobili non sono considerate traslative di proprietà dei beni assegnati se il condividente riceve una quota corrispondente ai suoi diritti; se, invece, vi è conguaglio, o la quota assegnata è superiore a quella spettante, la divisione, in relazione al conguaglio o al maggiore assegno, è considerata a carattere traslativo e come tale soggetta al tributo proporzionale.

Nella specie, la sentenza del Tribunale, provvedendo in ordine allo scioglimento della comunione, ha attribuito gli eredi il valore delle rispettive quote di diritto, senza effettuare conguagli, né determinando attribuzioni di beni in eccedenza la quota di diritto a ciascuno di essi spettante. Il ricorso dei contribuenti viene dunque accolto e la sentenza di appello cassata.

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