Provvedimento di diniego di agevolazioni tributarie: non è un atto di accertamento e dunque non è soggetto alle regole dell’articolo 43 del DPR 600/73 sugli accertamenti integrativi.

by Luca Mariotti

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con l’Ordinanza 15487 del 13 giugno 2018 (Pres. Chindemi, Rel. Balsamo) risolve  il caso del ricorso di una società contribuente che aveva censurato la pronuncia della CTR per aver essa violato il principio giurisprudenziale che riconosce nel diniego di un’agevolazione tributaria la natura di avviso di accertamento, con tutti i limiti di decadenza e i vincoli di riproponibilità solo in determinati casi posti dall’articolo 43 del decreto sull’accertamento (DPR 600/73).

La Corte è però di diverso avviso. A tal proposito ricorda come “in tema di agevolazioni tributarie, il provvedimento di diniego, come pure il riconoscimento parziale della spettanza dell’agevolazione, sono equiparati agli atti di accertamento, alla luce del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, e poi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, ai soli fini della loro impugnabilità, e quindi della tutela giurisdizionale del contribuente; ad essi, pertanto, non è applicabile, sotto altri profili, la disciplina propria degli atti di accertamento, come, per esempio, quella del regime di decadenza, previsto, per le imposte dirette dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43” (Cass. 335/05 e Cass. n. 7413/05). Siffatta “equiparazione”, insomma, non può comportare l’ulteriore conseguenza di identificare il diniego dell’agevolazione (o esenzione) con l’atto di accertamento in senso tecnico disciplinato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31 e segg..

Il provvedimento con cui l’Ufficio provvede sulla richiesta di esenzione, concedendola ovvero negandola ovvero annullando la precedente declaratoria di esenzione, ha natura di atto amministrativo, diverso da quello esplicativo del potere impositivo previsto e disciplinato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43.

La stessa Corte,  (Cass. 15874/2009), in merito alla coesistenza tra un atto di accertamento e  un successivo provvedimento di diniego di agevolazioni aveva già escluso la natura di accertamento integrativo di quest’ultimo, chiarendo che “se in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, l’Amministrazione determina l’imponibile ai fini della quantificazione del carico tributario, per contro con il provvedimento riguardante l’esenzione l’Ufficio si limita a riconoscere o a negare la sussistenza del diritto soggettivo all’esenzione, vantato dal contribuente sulla base dei presupposti della legislazione invocata, e quindi “il provvedimento sul diritto all’esenzione, anche quando rivesta la forma ed il contenuto dell’annullamento della precedente declaratoria di esenzione, non costituisce un atto di accertamento integrativo, espressione del potere impositivo, ma un atto di natura amministrativa e, in quanto tale, non è soggetto alla speciale disciplina dell’art. 43 citato bensì alle normale regole ed ai principi che disciplinano gli atti amministrativi” (Cass. n. 21778/2012).

Anche la preesistente necessità giurisprudenziale di “ampliare” la nozione dell’atto di accertamento per equiparare a tale atto il “diniego di agevolazioni”, al fine di giustificarne l’autonoma impugnabilità in presenza di una disposizione normativa (D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16) che formalmente non la prevedeva, risulta definitivamente superata dalla circostanza che la nuova disciplina del contenzioso tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19) include espressamente tra gli atti autonomamente impugnabili anche “il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari” (art. 19, comma 1, lettera h), che, peraltro, distingue, altrettanto esplicitamente, dall’avviso di accertamento”, ascritto ad una diversa categoria di atti autonomamente impugnabili (art. 19, comma 1, lettera a) (Cass. n. 16250/2007; Cass. n. 7413/2005).

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