Difesa del contribuente da “Redditometro”: è sufficiente la dimostrazione del possesso di redditi esenti.

by AdminStudio

Con Ordinanza n. 4596 del 1 marzo 2026 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Di Marzio, Rel. Sali) ribadisce il consolidato principio per cui in tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, fondato sul redditometro, una volta che l’Amministrazione abbia provato il sostenimento delle spese e la disponibilità dei beni e servizi assunti come indici di capacità contributiva, spetta al contribuente fornire prova contraria dimostrando l’esistenza, la durata del possesso e l’impiego di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero di risparmi formatisi in anni precedenti, idonei a coprire le spese contestate. Non è invece legittimo imporre, in tale ambito, il più rigoroso onere di giustificazione analitica delle singole movimentazioni bancarie proprio delle indagini finanziarie ex art. 32 d.P.R. 600/1973.

Nei fatti l’Ufficio aveva rideterminato il reddito sulla base delle spese sostenute e degli indici di capacità contributiva, ritenendo incongruo il reddito dichiarato rispetto al tenore di vita accertato. Il contribuente aveva contestato l’accertamento dimostrando che le spese erano state finanziate, in misura significativa, con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, nonché con risparmi formatisi in anni precedenti.

La Corte chiarisce anzitutto che il caso rientra nello schema dell’accertamento sintetico/redditometro, e non in quello delle indagini finanziarie ex art. 32 d.P.R. 600/1973: ciò comporta regole diverse in tema di presunzioni e onere della prova. Nell’accertamento sintetico l’Amministrazione deve provare il sostenimento delle spese e la disponibilità dei beni/servizi indicativi di capacità contributiva; una volta assolto questo onere, il reddito così determinato costituisce una presunzione “forte” di maggiore capacità contributiva, superabile dal contribuente con prova contraria.

Questa prova non può essere meramente assertiva: il contribuente deve dimostrare l’esistenza dei redditi esenti o a ritenuta, la durata del loro possesso e il loro impiego, anche solo in via sintomatica, a copertura delle spese contestate, nonché la formazione nel tempo del risparmio utilizzato. Tuttavia, proprio perché si tratta di uno strumento che ricostruisce il reddito “in via globale” sulla base di spese e indici standardizzati, non può pretendersi una giustificazione analitica di tipo bancario, operazione per operazione, come nelle indagini finanziarie ex art. 32.

Nelle indagini finanziarie, infatti, la presunzione legale riguarda direttamente i versamenti e, per taluni soggetti, i prelevamenti non giustificati, e l’onere della prova del contribuente è per sua natura analitico, riferito a ciascuna movimentazione. Trasporre questo schema nell’accertamento redditometrico significherebbe snaturarne la logica e aggravare indebitamente l’onere difensivo del contribuente, specie se persona fisica non imprenditore o professionista.

La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia.

 

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