Dieci indici della “obiettiva incertezza” normativa in ambito tributario (e dei relativi riflessi sull’azzeramento della sanzione) da parte della Corte di Cassazione.

by AdminStudio

Nella Ordinanza n. 1054 depositata il 16 gennaio 2025 la sezione tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Crucitt, Rel. Chieca) fornisce una interessante (anche se, con tutto il rispetto per la Corte, non necessariamente esaustiva) chiave di lettura del secondo comma dell’articolo 6 del Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472. Secondo tale regola, in ambito di sanzioni amministrative tributarie “Non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento”.

I Giudici fanno presente che sull’argomento in discussione la Corte ha spiegato che, nel campo delle sanzioni amministrative tributarie, l’incertezza normativa oggettiva deve essere tenuta distinta dall’ignoranza incolpevole del diritto – come si evince dal tenore testuale del citato art. 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997 – ed è caratterizzata dall’impossibilità di individuare con sicurezza e in modo univoco la norma giuridica in cui va sussunto il caso di specie.

Essa è desumibile, secondo la quinta sezione, da alcuni “indici”, quali, ad esempio:

(1) la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative;

(2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;

(3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;

(4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà;

(5) l’assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari;

(6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali;

(7) l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale;

(8) il contrasto fra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;

(9) il contrasto fra opinioni dottrinali;

(10) l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente (cfr. Cass. n. 4411/2022, Cass. n. 9531/2021, Cass. n. 12798/2020, Cass. n. 4047/2019).

E stato pure sottolineato che l’incertezza normativa oggettiva assurge a causa di esenzione dalle sanzioni laddove sussista una condizione di insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione della legge, riferibile non a un generico contribuente, o a quelli che per la loro perizia siano capaci di una qualificata attività ermeneutica (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all’Ufficio finanziario, bensì al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata opzione esegetica.

Tale verifica è censurabile in cassazione per violazione di legge, non implicando un apprezzamento di fatto, ma una questione di diritto, nei limiti in cui la stessa risulti proposta in riferimento a circostanze già accertate e categorizzate nel giudizio di merito (cfr. Cass. n. 6872/2020, Cass. n. 4394/2014, Cass. n. 24670/2007).

Tanto premesso, si osserva che nel caso specifico la CTR ha annullato le sanzioni amministrative irrogate dall’Ufficio alla A.A. sulla scorta dei seguenti rilievi: “Nella specie appare evidente sia la incertezza normativa, ma soprattutto la buona fede e la mancanza di dolo o colpa nel comportamento della contribuente, la quale ha sùbito ritenuto, in buona fede, la non idoneità dell’operato trasferimento alla produzione di plusvalenza. A riprova, basti considerare che la disposizione dello strumento urbanistico, dal(la) quale sia il Giudice di 1 grado che questo Giudice d’appello hanno tratto il convincimento della capacità del trasferimento di produrre la plusvalenza tassata, è stat(a) invocat(a) a supporto della tesi inversa, sostenuta dalla venditrice”.

I giudici “a quibus”, secondo la Corte, hanno, dunque, attribuito rilievo non già alla sussistenza di obiettive condizioni di incertezza circa la portata e l’àmbito di applicazione della norma di cui all’art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR, alla quale si riferiva la violazione contestata alla contribuente, ma a pretese difficoltà di interpretazione del significato delle previsioni dello strumento urbanistico del Comune di M disciplinanti l’esercizio dell’attività edificatoria nell’area ove ricade il suolo dalla stessa ceduto a titolo oneroso nell’anno 2006.

La conclusione, quindi, è nel senso della riforma della sentenza di appello con relativo rinvio. Tuttavia pare di capire, dai sintetici riferimenti a ciò che è stato deciso dalla CTR, che l’obiettiva incertezza abbia in realtà in parte sconfinato nell’assenza di colpevolezza. E dunque, sul piano pratico, coinvolgendo una diversa causa di esonero dalla sanzione amministrativa. Con identico risultato quanto a riflessi sulla contribuente.

 

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