Dichiarazioni di terzi raccolte dalla G.d.F.: sono ammissibili nel processo tributario.

by Luca Mariotti

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 22 settembre 2014, n. 19965 si occupa di una vicenda concernente un avviso di accertamento ai fini IRAP-IRES per l’anno 2005, emesso a seguito di PVC, nel quale erano state contestate indebite detrazioni, in relazione ad operazioni ritenute inesistenti.

Nei primi due gradi di giudizio l’Agenzia era risultata soccombente perché gli elementi inidiziari alla base dell’accertamento non erano stati ritenuti idonei a provare i fatti affermati. Non erano poi state considerate le dichiarazioni del legale rappresentante della società sull’inesistenza dell’intermediazione, tenuto conto che tale affermazione non era stata presa in contraddittorio e che nel processo tributario non è ammessa la prova testimoniale.

L’Agenzia ha contestato in Cassazione che il giudice del merito abbia escluso dal novero degli elementi di prova le dichiarazioni rese ai verbalizzanti dai legali rappresentanti della ditta fornitrice della merce. Il motivo è stato giudicato fondato e quindi accolto, essendo l’argomento del giudice del merito in contrasto con il consolidato orientamento della Corte Suprema a proposito dell’efficacia delle dichiarazioni di terzi raccolte dai verbalizzanti e valorizzate nel processo tributario.

Nell’Ordinanza si richiama la  Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20032 del 30/09/2011 che recita testualmente: “In tema di contenzioso tributario, la disposizione contenuta nell’art. 7, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – secondo cui nel processo tributario “non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale” – in quanto limitativa dei poteri delle commissioni tributarie e non pure dei poteri degli organi amministrativi di verifica, disciplinati da altre disposizioni, vale soltanto per la diretta assunzione, da parte del giudice tributario, nel contraddittorio delle parti, della narrazione dei fatti della controversia compiuta da un terzo, ovverosia per quella narrazione che, in quanto richiedente la formulazione di specifici capitoli e la prestazione di un giuramento da parte del terzo assunto quale teste, acquista un particolare valore probatorio. Le dichiarazioni, invece, dei terzi raccolte dai verificatori, quand’anche nell’ambito di un procedimento penale, e inserite nel processo verbale di constatazione, hanno natura di mere informazioni acquisite nell’ambito di indagini amministrative e sono, pertanto, pienamente utilizzabili quali elementi di prova”.

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