Dichiarazione integrativa a rimborso anche oltre il termine per il ravvedimento.

by Luca Mariotti

La  Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella Sentenza 17 settembre 2014 n. 19537 ribadisce il principio per cui, in tema di imposte sui redditi il contribuente, in base al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322,art. 2, comma 8 bis, come introdotto dal D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 2, è titolare della generale facoltà di emendare i propri errori mediante apposita dichiarazione integrativa, la quale, agli effetti dei termini di decadenza e stante la mancanza di modifiche allo specifico e autonomo regime delle restituzioni, non interferisce sull’effettivo esercizio del diritto al rimborso. Ciò atteso che l’ultimo inciso della disposizione citata, nel prevedere come termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, correla al rispetto di detto limite temporale la sola possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultante. Ne consegue che l’istanza di rimborso può essere proposta anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo (Cass. 6253/2012).

Qualora il contribuente accompagni l’istanza di rimborso di quanto erroneamente dichiarato e versato, perché oltre il dovuto, ad una dichiarazione rettificativa di precedente dichiarazione rispetto al contribuente non può allora essere penalizzato rispetto a chi invece presenti solo l’istanza di rimborso, sul presupposto che la dichiarazione è emendabile solo entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo.

Così ragionando, se non operasse, per entrambe le situazioni, l’identica attrazione dell’esercizio del relativo diritto nella stessa (più lata) sfera decadenziale di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, si attuerebbe un sacrificio non giustificabile della prima figura di contribuente. In realtà il contribuente che insta per il rimborso rettificando al contempo la precedente dichiarazione, al pari del mero istante in rimborso, evidenzia un credito e tuttavia, a differenza del secondo, presta un diverso e più intenso grado di collaborazione e trasparenza dichiarativa.

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