Deposito della consulenza tecnica di parte e termini di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 546/92: trattasi di una allegazione difensiva (memoria) e non di un documento. Nulla la sentenza che non consideri la perizia di parte, a prescindere dal contenuto della stessa.

by AdminStudio

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nell’Ordinanza 10 settembre 2025 n. 24947 (Pres. Perrino, Rel. Socci) accoglie un motivo di ricorso del contribuente in relazione al fatto che la CTR avesse ritenuto tardivo il deposito di una perizia di parte, in quanto documento e dunque legato al termine dei venti giorni liberi di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 546/92.

Per i Giudici di Legittimità il motivo (nullità della sentenza per violazione dell’art. 32, primo e secondo comma, D.Lgs. 546 del 1992, art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) è fondato.

La sentenza sul punto deve cassarsi, per il motivo accolto, con rinvio alla C.G.T. di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche per le spese del giudizio di legittimità.

La società ricorrente nella memoria del 20 aprile 2017, depositata in appello, aveva allegato la consulenza di parte redatta dalla Real Estate Advisor Group con riguardo al valore dell’area “Impianto 4”, non analizzata dalla CTR, in quanto ritenuta prova documentale tardivamente prodotta.

L’udienza di discussione era stata fissata (e svolta) il 5 maggio 2017.

Il termine di dieci giorni liberi per la presentazione delle memorie risulta, quindi, rispettato e la CTR ha commesso un errore nel considerare tardiva la produzione della consulenza allegata alla memoria di discussione.

Infatti, la consulenza di parte costituisce un’allegazione difensiva e, in quanto, tale deve essere prodotta nel rispetto del termine di dieci giorni liberi prima dell’udienza, come costantemente ritenuto dalla stessa Cassazione: “Nel processo tributario la perizia stragiudiziale, compresa quella di natura estimativa, costituisce un’allegazione difensiva a contenuto tecnico, sicché, nel corso del giudizio di appello, in virtù del combinato disposto degli artt. 58, comma 2, e 32, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, deve essere prodotta con la memoria difensiva depositata nel rispetto del termine di dieci giorni prima della udienza di discussione” (Sez. 5 – , Ordinanza n. 33503 del 27/12/2018, Rv. 651998 – 01; vedi anche Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22965 del 29/09/2017, Rv. 646243 – 01).

L’omessa valutazione della consulenza di parte ha potenzialmente inciso nella decisione in quanto, come prospettato nel ricorso, la consulenza conteneva elementi utili e decisivi per la stima del valore dell’immobile, comunque da valutare da parte della CTR. In relazione alla consulenza tecnica di parte, difatti, pur “priva di autonomo valore probatorio” (Cass. 259/2013), “il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione” (Cass. ord. 25593/2023; Cass. 5362/25).

Inoltre, la violazione del contraddittorio comporta di per sé la nullità della sentenza: “La parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo” (Cass. Sez. U., 25/11/2021, n. 36596, Rv. 663244 – 01)..

 

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