Delimitati gli ambiti dell’autotutela sostitutiva

by admintrib

La sentenza di Cassazione n. 3268 del 2 febbraio 2022, esaminando un’articolata vicenda avente a oggetto la contestazione della fatturazione fittizia di operazioni inesistenti, fissa una serie di utili principi di diritto in tema di autotutela sostitutiva.

Secondo la Suprema Corte, nel corso di un giudizio dinanzi al Giudice Tributario, l’Ufficio può annullare in autotutela l’avviso di accertamento impugnato e sostituirlo con un nuovo atto impositivo, anche se tale accertamento è stato già annullato dal giudice di primo grado che ha accolto il ricorso del contribuente. In tale caso, l’esercizio del potere di autotutela sostitutiva è legittimamente esercitato, ma deve essere realizzato prima dello spirare del termine lungo per l’appello. Assume, a tal fine, rilevanza, il passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole all’Erario, nel rispetto dei termini di decadenza dalla potestà accertativa.

Le vicende del primo giudizio risulterebbero ininfluenti nel secondo processo, non solo perché l’invocato giudicato esterno si cristallizzerebbe solo dopo l’annullamento e la sostituzione della pretesa impositiva, ma anche perché la mancata impugnazione della pronunzia sfavorevole, da parte dell’Ufficio soccombente, più che un’acquiescenza, comporterebbe la cessazione della materia del contendere, vertendosi di atto amministrativo ormai annullato ex tunc.

Così conclude la Decisione della Suprema Corte:

“ 5. Da tali premesse discende che, salva la formazione del giudicato (esterno) al momento della notificazione dell’atto sostitutivo emesso in esecuzione del potere-dovere di annullamento, l’esercizio di tale potere può essere esercitato anche ove sia stata resa pronuncia giurisdizionale, non ancora passata in giudicato e anche in pendenza di impugnazione della pronuncia avente ad oggetto l’atto originario (Cass., Sez. V, 8 ottobre 2019, n. 25055) e, conseguentemente, anche in pendenza dei termini per la proposizione dell’impugnazione, come nella specie. Nel qual caso, la pronuncia relativa all’atto successivamente annullato in via amministrativa viene caducata per effetto della cessazione della materia del contendere in relazione a tale precedente atto ed è inidonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale, fatta eccezione per l’accertamento del venir meno dell’interesse alla prosecuzione dell’originario giudizio (Cass., Sez. V, 20 marzo 2015, n. 5641; Cass., Sez. V, 17 luglio 2014, n. 16324).
6. Nella specie, non risulta che la pronuncia della CTP di Salerno dell’8 ottobre 2008 fosse passata in giudicato al momento della notificazione dell’atto impositivo qui impugnato, per cui deve ritenersi legittimo l’esercizio del diritto di autotutela; né può essere invocato il giudicato esterno apparentemente formatosi per effetto del decorso del termine di impugnazione avverso la suddetta sentenza, essendo venuto meno l’oggetto del contendere in relazione al precedente atto impositivo.”

 

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