La sentenza 2 aprile 2026 n. 8204 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Giudicepietro, Rel. Serrelli) affronta un caso complesso: il contribuente (ex dirigente ENEL) aveva ottenuto un rimborso a seguito di sentenza di Cassazione su trattamento di fine rapporto/prestazioni di fondo integrativo; successivamente l’Agenzia aveva ritenuto il rimborso in parte indebito e aveva emesso una cartella di pagamento per il recupero delle somme. 5
Il contribuente aveva impugnato la cartella, deducendo, tra l’altro, violazione del giudicato e carenza di motivazione, ottenendo in primo e secondo grado decisioni favorevoli. 5 L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, mentre il contribuente, nelle more, ha presentato domanda di definizione agevolata delle liti: prima ai sensi dell’art. 6 D.L. 119/2018, poi ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., L. 197/2022. 5
L’Agenzia ha negato entrambe le definizioni, sostenendo che la cartella fosse un mero atto di riscossione di somme indebitamente rimborsate, quindi non rientrante nel perimetro degli “atti impositivi” definibili.
La Cassazione opera una distinzione fondamentale:
- per il D.L. 119/2018, art. 6, la norma richiedeva espressamente che la lite avesse ad oggetto “atti impositivi”; la prassi amministrativa (circolare 6/2019) escludeva gli atti di mera riscossione.
- per la L. 197/2022, art. 1, comma 186, invece, il legislatore parla genericamente di “controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate”, senza più limitare il beneficio ai soli atti impositivi.
La Corte valorizza questa diversa formulazione: la nuova disciplina del 2022 ha una portata più ampia, volta a ricomprendere tutte le liti tributarie pendenti, comprese quelle aventi ad oggetto cartelle che, pur formalmente di riscossione, costituiscono in sostanza il primo atto con cui la pretesa viene comunicata al contribuente, o che comunque contengono una vera e propria pretesa tributaria contestabile nel merito.
Di conseguenza il diniego di definizione ex L. 197/2022 è ritenuto illegittimo. La Corte inoltre dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata, ritenendo assorbiti sia il ricorso dell’Agenzia sulla cartella, sia il precedente diniego ex D.L. 119/2018.
Questa pronuncia conferma che, sotto il regime della L. 197/2022, la nozione di lite definibile è ampia e comprende anche le controversie su cartelle di recupero di rimborsi; supera un’interpretazione restrittiva dell’Agenzia che limitava il beneficio alle sole liti su avvisi di accertamento, atti di irrogazione sanzioni, ecc..
Dal punto di vista pratico, la sentenza suggerisce di verificare sempre se la cartella racchiuda, di fatto, la prima manifestazione della pretesa fiscale (ad esempio dopo un rimborso) e quindi sia assimilabile, sotto il profilo sostanziale, a un atto impositivo. Evidenzia inoltre l’importanza di insistere, in giudizio, sulla ratio deflattiva della norma, che mira a chiudere il più possibile il contenzioso pendente, non a limitarlo con interpretazioni formalistiche.
