“In materia di violazioni di norme tributarie, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del d. lgs. n. 472 del 1997, nel testo vigente “ratione temporis”, il contribuente ha la facoltà di addivenire alla definizione agevolata del rapporto sanzionatorio anche parzialmente e con riferimento solo ad alcune delle sanzioni irrogate con lo stesso provvedimento, non essendo obbligato a definire necessariamente anche quelle sanzioni per le quali ritiene illegittimo l’atto impositivo ed impugnabile innanzi al giudice tributario”.
Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 15130 (Pres. Crucitti, Rel. Chieca) del 6 giugno 2025 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione.
Ricordiamo che il comma 2 citato prevede, relativamente alle sanzioni collegate al tributo, che è ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso
Nei fatti una s.p.a. riceveva una cartella esattoriale recante l’intimazione di pagamento di un importo pari ai due terzi delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di IVA irrogate a quest’ultima dalla Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate con atto di contestazione. Tali sanzioni avevano formato oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art. 16, comma 3, del D. Lgs. n. 472 del 1997. La società intimata impugnava l’anzidetta cartella di pagamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, la quale, in accoglimento del suo ricorso, annullava l’atto esattivo, rilevando che in modo del tutto legittimo la contribuente aveva definito la controversia relativa alle sole sanzioni in materia di IVA mediante il versamento di un importo pari a un terzo di quanto dovuto a tale titolo e che, conseguentemente, risultava priva di fondamento giuridico la pretesa dell’Amministrazione Finanziaria di incamerare anche i residui due terzi delle sanzioni in discorso. La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania. Con ricorso in Cassazione l’Agenzia denunciava la violazione e la falsa applicazione degli artt. 16, comma 3, e 17, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 472 del 1997.
I Giudici hanno ricordato come “in materia di sanzioni amministrative tributarie non esiste una norma (analoga a quella contenuta nell’art. 5-bis del DLgs. n. 218/97 in tema di adesione ai processi verbali di constatazione) che impone l’integralità dell’adesione”.
La Corte ha quindi confermato il corretto operato del giudice di seconde cure che aveva altresì osservato come nella fattispecie di causa la definizione agevolata non poteva comunque riguardare tutte le sanzioni irrogate alla contribuente.
Gli Ermellini hanno quindi respinto il ricorso dell’Agenzia la quale invece contestava, erroneamente, la possibilità per il contribuente di addivenire a una definizione parziale delle sanzioni, sull’apodittico assunto che “la volontà del legislatore sia… quella di permettere la sola definizione di tutte le sanzioni irrogate”, senza adeguatamente confrontarsi con i rilievi svolti dai giudici in riferimento alla concreta situazione oggetto di controversia.