“Nelle controversie tributarie, il termine per proporre ricorso, che è “a decorrenza successiva” e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all’art. 155, comma 5, c.p.c., sicché, ove il “dies ad quem” cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l’apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l’ultimo giorno” (Cass. 31/05/2016, n. 11269).
Questo quanto ribadito con ordinanza n. 25738 (Pres. Stalla, Rel. Liberati) del 21 settembre 2025 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
Nei fatti, in merito ad una controversia riguardante diversi solleciti di pagamento tarsu, la Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado della Sardegna aveva ritenuto l’appello presentato da una s.r.l. inammissibile per tardività, in quanto proposto oltre il termine “lungo” di sei mesi dalla data di deposito della sentenza di primo grado. Proponeva ricorso per cassazione la società lamentando la violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., in quanto la CTG aveva deciso la causa su una questione sollevata d’ufficio senza darne preventiva comunicazione.
Come ricordato dalla Corte “La disposizione di cui all’art. 101 c.p.c. dispone testualmente che se il giudice ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. Si è però stabilito, in proposito, che: Non soggiace al divieto posto dall’art. 101 cod. proc. civ. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell’impugnazione … Ciò in quanto l’osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni … costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d’ufficio dell’eventuale violazione di siffatti termini” (cfr., tra le tante, Cass. sez. 6, Ord. n. 29803/2019; sez. 6 Ord. 7634/2022).
I Giudici, accolto con rinvio il ricorso, hanno evidenziato come correttamente la contribuente avesse rilevato che il giorno della scadenza del 17/02/2018, termine per proporre l’appello, (sentenza di primo grado, non notificata, depositata il 17.7.2017) cadeva di sabato, sicché era prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo e, quindi, l’appello era stato proposto tempestivamente, nei termini, il successivo 19/02/2018, lunedì.
