Decorrenza del termine per la proposizione del ricorso: la sospensione Covid-19 si cumula a quella feriale.

by AdminStudio

“Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso, la sospensione, prevista dall’art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 (e, successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020), per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, si cumula alla sospensione ex l. n. 742 del 1969, perché altrimenti, in caso di termine finale ricadente nel periodo di sospensione feriale, sarebbero frustrate le peculiari esigenze di natura sanitaria poste a fondamento della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020, pregiudicando il diritto di difesa delle parti legittimate all’impugnazione”.

Questo il principio di diritto nuovamente affermato con ordinanza n. 6541 (Pres. Cataldi, Rel. Farolfi) del 12 marzo 2025 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.

Nei fatti la CTR della Calabria giudicava inammissibile, in quanto tardivo, l’appello presentato il 1° dicembre 2020 da alcuni contribuenti avverso una sentenza della CTP di Cosenza depositata li 3 marzo 2020 e non notificata. I ricorrenti adivano in Cassazione lamentando come la sentenza non avrebbe tenuto conto della sospensione dei termini processuali dovuta all’emergenza Covid, nonché della necessità di aggiungere la successiva sospensione feriale dal 1° agosto al 31 agosto 2020.

Come noto, a fronte dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione pandemica del Covid, il Legislatore è intervenuto con l’articolo 83, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge, disponendo una sospensione dei termini processuali per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020; tale termine è stato poi prorogato sino all’11 maggio 2020 dal successivo d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Cura Italia), anch’esso convertito in legge, portando la sospensione ad una durata complessiva di 64 giorni.

Il Collegio dando continuità a consolidato orientamenti ha affermato che “ai fini del rispetto del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., al periodo semestrale ivi previsto (nel testo ratione temporis applicabile) devono aggiungersi i 64 giorni di sospensione straordinaria dei termini collegata all’emergenza Covid, dal 9 marzo all’11 maggio 2020, nonché – ove il termine così prolungato ricomprenda il periodo di sospensione feriale – l’ulteriore termine di 31 giorni, in quanto sospensione che né funzionalmente né cronologicamente risulta sovrapponibile alla prima”.

La Corte, cassando con rinvio la sentenza, ha evidenziato il “grave errore processuale” commesso dal giudice di seconde cure nell’affermare la non cumulabilità del periodo di sospensione per l’emergenza Covid con quella feriale, data peraltro la non sovrapponibilità dei due periodi.

 

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