L’Ordinanza n. 25114 dell’8 settembre 2026 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Perrino, Rel. Federici) affronta una pluralità di questioni di grande rilevanza pratica in materia di riscossione coattiva dei tributi, con particolare riguardo alla notifica delle cartelle di pagamento e all’opponibilità dell’iscrizione ipotecaria su beni costituiti in fondo patrimoniale. Nel caso di specie, la contribuente, titolare di immobili conferiti in un fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., aveva impugnato l’iscrizione ipotecaria disposta ai sensi dell’art. 77 D.P.R. 602/1973 a garanzia di crediti erariali per IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni 2006-2009, lamentando, tra l’altro, l’illegittimità dell’ipoteca su beni del fondo.
Sul tema del fondo patrimoniale, la Corte consolida l’orientamento secondo cui l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. 602/1973 non costituisce atto dell’espropriazione forzata in senso stretto, bensì un atto preordinato all’esecuzione con funzione di garanzia e cautela, come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19667/2014. Ne discende che l’art. 170 c.c., pur applicabile anche a tale tipologia di ipoteca, non opera come uno scudo automatico: il debitore che intenda sottrarre i beni del fondo all’azione del fisco deve dimostrare non solo che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia, ma anche che il creditore era consapevole di tale estraneità.
La nozione di “bisogni della famiglia” accolta dalla giurisprudenza è volutamente ampia e comprende non soltanto le necessità basilari del nucleo familiare, ma anche quelle legate al benessere, all’incremento della posizione economica e allo sviluppo delle inclinazioni dei suoi membri, sicché i debiti sorti nell’esercizio dell’impresa non sono di per sé estranei a tali bisogni. La Corte sottolinea che la circostanza che l’impresa “andasse male” — addotta dalla contribuente a dimostrazione dell’estraneità ai bisogni familiari — non solo non prova tale estraneità, ma depone anzi in senso contrario, poiché l’attività economica del coniuge è ordinariamente diretta a garantire alla famiglia un benessere complessivo.
La pronuncia si segnala per aver ribadito con chiarezza che la tutela offerta dal fondo patrimoniale in ambito tributario non è assoluta e che l’onere probatorio gravante sul contribuente che invoca tale protezione è particolarmente rigoroso, richiedendo la dimostrazione sia dell’estraneità del debito ai bisogni familiari sia della consapevolezza del creditore, elementi che nel caso di specie non erano stati minimamente provati.
