Dalla tipologia dell’accertamento derivano le presunzioni applicabili.

by Luca Mariotti

Non è facile in questi giorni (almeno non lo è stato per noi…) reperire qualche sentenza tributaria che si distingua per novità e/o significatività.

In questo contesto Vi segnaliamo la sentenza 17 marzo 2017 n. 6929 della quinta sezione della Corte di Cassazione (Pres. Bielli, Rel. Perrino) per un passaggio della motivazione che ci sembra da evidenziare.

Si tratta dei primi due motivi del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che vengono riuniti dalla Corte e dichiarati inammissibili. La questione interessante è che la sentenza della Regionale viene dichiarata sufficientemente motivata in ordine, rispettivamente, alla tipologia dell’accertamento intrapreso (primo motivo), nonché alla sua motivazione (secondo motivo).

Per la Corte la Commissione tributaria regionale ha qualificato l’accertamento come analitico-induttivo e non già come induttivo, come pretendeva l’Agenzia. Lo si evince dal riferimento alla lettera d) del 1° comma dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/73, che il giudice d’appello giustappone alla metodologia di accertamento analitico previsto dalle precedenti lettere a), b) e c), nonché dal richiamo della necessità che siano addotte presunzioni gravi, precise e concordanti, chiamate a sostenere l’accertamento analitico-induttivo e non già quello induttivo, per il quale sono sufficienti le cc.d.d. presunzioni supersemplici.

Questo passaggio merita una riflessione. Come è noto gli Uffici sono obbligati a motivare gli atti impositivi ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente. Ciò  indicando  i  presupposti  di fatto  e  le  ragioni  giuridiche  che  hanno   determinato   la   decisione dell’amministrazione. Nell’articolo 42 del DPR 600/73 si chiede espressamente di indicare quali degli articoli sull’accertamento siano stati applicati.

Ebbene, spesso i riferimenti normativi sono molto generici e, in questo contesto, la prova per presunzioni diviene un passe-partout buono per ogni evenienza. Con una propensione a qualificare l’accertamento come induttivo anche quando induttivo non è per le migliori possibilità di movimento che questa tipologia consente.

Insomma: la contabilità è regolare? La presunzione la scardina e si aprono le porte all’induttivo. Si ragiona con metodo induttivo su base contabile? E’ consentito perché il secondo comma dell’articolo 39 dà facoltà di prescindere anche solo in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili. L’accertamento analitico-induttivo è precluso dal regime premiale per studi di settore congrui e coerenti? Si ricorre all’induttivo puro e si scardina la preclusione.

Ma le regole dell’induttivo sono diverse da quelle del primo comma lett. d) dell’articolo 39. Ed ogni accertamento va giuridicamente qualificato in modo corretto.  Con la conseguenza che, quando, come nel caso analizzato dalla Corte, si usa un induttivo puro per accertare un maggior corrispettivo dalla vendita di un autoveicolo, fa bene il Giudice di merito che riqualifica l’accertamento in linea con la norma correttamente applicabile (il primo comma lett. d), appunto). Con ciò ritenendo illegittimo l’accertamento che poggia su una sola presunzione semplice non qualificata.

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