Da censurare la sentenza che decide su un avviso basato su una relazione tecnica dell’agenzia del territorio senza considerare una perizia di parte del contribuente.

by Luca Mariotti

La sentenza 11 maggio 2017 n. 11632 della quinta sezione della Corte di Cassazione (Pres. Di iasi, Rel. Zoso) decide su un caso nel quale i giudici tributari di appello hanno considerato valido come elemento probatorio alla base dell’accertamento una relazione tecnica del Territorio, finalizzata alla valutazione di un immobile relativamente alla presenza o meno dei requisiti per l’agevolazione prima casa.

Ma la CTR ha basato il proprio giudizio sulla relazione tecnica dell’agenzia del territorio, da cui si evinceva che l’immobile aveva una superficie pari a mq. 289, senza dare conto delle ragioni che inducevano a ritenere non attendibili le risultanze della perizia prodotta dalla parte, secondo la quale l’immobile aveva la superficie di mq.227.

La Corte allora ricorda come sia stato più volte affermato il principio secondo cui l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., secondo la formulazione della norma prima della riforma operata con la legge n. 134/2012, sussiste quando la risultanza processuale ovvero l’istanza istruttoria non esaminate attengano a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. Cass. n. 25714/2014; Cass. n. 5444/2006; Cass. 1875/05).

E poiché ricorre proprio la predetta situazione, la sentenza di appello viene cassata con rinvio.

Il principio affermato non dovrebbe per la verità venire meno con la normativa post riforma nella quale, ai sensi del nuovo art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c, si prevede l’impugnazione per cassazione della sentenza di appello «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Attendiamo tuttavia di segnalare pronunce in tal senso.

 

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