Cumulo gioridico: il Giudice Tributario investito della questione deve provvedere al ricalcolo della sanzione. Non può limitarsi a rimettere il calcolo agli Uffici.

by AdminStudio

“Il giudice tributario, ove sia investito della controversia in ordine alle sanzioni conseguenti a plurime violazioni tributarie avvinte dal vincolo della progressione o continuazione, deve anche provvedere al calcolo (o al ricalcolo alla luce, ad es., dell’esclusione della rilevanza o della sussistenza di alcune condotte) della sanzione risultante dal cumulo giuridico, e ciò in ossequio al generale principio espresso dall’art. 12, D.Lgs. n. 472 del 1997. Allorché ciò non avvenga, a tanto deve provvedere il giudice adìto per l’impugnazione del provvedimento amministrativo esecutivo della precedente pronuncia, non potendosi neanche egli limitare a rimettere il calcolo all’autorità amministrativa” (Cass. 09/05/2024, n. 2722.)

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, nella Ordinanza 16 ottobre 2025 n. 27621 (Pres. Napolitano, Rel. De Rosa), ribadisce il principio affermato nel precedente citato e va quindi ad affermare un importante punto di riferimento per i contribuenti.

Ricordiamo al riguardo che l’articolo 12 del Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472 è rubricato “Concorso di violazioni e continuazione” e contiene i principi per i quali una medesima violazione commessa più volte non va sanzionata ogni volta così come chi commette diverse violazioni in tempi diversi beneficia ugualmente del ricalcolo.

Letteralmente la norma prevede che sia punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.

Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette in progressione o con la medesima risoluzione più violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Restano in ogni caso escluse le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.

Nei casi appena menzionati, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, l’aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata di un quinto.

Ebbene, non sempre gli Uffici applicano il “cumulo” soprattutto quando le violazioni vengono constatate con atti diversi in tempi successivi. In questo caso il Giudice investito della questione ha il dovere di effettuare il ricalcolo, ci dice la Cassazione. E non vale il semplice rinvio agli Uffici per i calcoli, occorre che i Giudici Tributari svolgano direttamente i conteggi come si legge nella motivazione in riferimento all’ottavo motivo di ricorso rubricato: “Sull’omessa pronuncia dei giudici di secondo grado sulla applicabilità al caso di specie del cumulo giuridico, ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. n. 472/1997; violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.”. Con il motivo la società contribuente lamentava l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. aveva obliterato la pronuncia in tema di cumulo giuridico da applicare alle sanzioni.

 

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