Credito IVA e dichiarazione omessa: si conferma la lettura sostanziale delle Sezioni Unite.

by Luca Mariotti

La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad iva e finalizzati ad operazioni imponibili»” (Cass., sez. un., 8 settembre 2016, n. 17757).

Così si esprime la Corte di Cassazione nell’ordinanza n.  22744 del 12 settembre 2019 (Pres. Perrino, Rel. Triscari).

Viene quindi confermata l’impostazione sostanziale data dalle Sezioni Unite ritenendo, nello specifico che il contribuente potesse portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purché siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione.

Interessante il passaggio della motivazione nel quale la Corte spiega che “La sussistenza di tali requisiti esclude, infatti, la rilevanza dell’assenza di quelli formali, ivi comprese le liquidazioni periodiche, purché sia rispettata, come nel caso in esame, la cornice biennale prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, per l’esercizio del diritto di detrazione”.

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