Crediti di imposta non spettanti: il termine per il recupero decorre dall’utilizzo in compensazione.

by Luca Mariotti

“L’avviso di recupero, da emanarsi a norma dell’art. 43 DPR 600/73 entro li 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (termine prorogato ad otto anni dall’articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 185/2008, convertito dalla legge numero 2/2009), può essere emesso non solo per recuperare la somma corrispondente all’utilizzo del credito oltre la percentuale consentita ma anche per il recupero di crediti opposti in compensazione ritenuti inesistenti, quand’anche il termine sia scaduto in relazione a periodi di imposta pregressi ove il credito è stato utilizzato per la percentuale consentita.” Ne consegue che l’avviso di recupero (da emettere entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con le regole vigenti all’epoca) può essere funzionale al recupero sia delle somme corrispondenti all’utilizzo del credito oltre la percentuale consentita, sia dei crediti inesistenti utilizzati  in compensazione. Anche se il controllo non fosse stato operato nelle annualità precedenti.

Questo il principio di diritto fissato con la Sentenza 22 luglio 2016 n. 15190 della quinta sezione civile della Corte di Cassazione, Pres. Salvago, Rel. Zoso.

I Giudici precisano in particolare che il dies a quo sulla base del quale computare il termine per la notifica dell’atto di recupero del credito d’imposta non dipende dalla indicazione del credito in dichiarazione, quanto piuttosto dall’utilizzo del credito stesso in compensazione.

Questa ultima elaborazione in pratica affermerebbe che il credito esposto in una dichiarazione non più modificabile e/o rettificabile dall’amministrazione può essere assoggettato ancora ad un vaglio di legittimità nel momento in cui viene utilizzato. Con risultati non del tutto convincenti in ambito di certezza del diritto, per la verità.

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