Costi infragruppo: non basta il contratto, serve la prova del vantaggio ottenuto tramite la consociata estera.

by AdminStudio

La Sentenza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione n. 5753 del 13 marzo 2026 (Pres. Crucitti, Rel. Macagno) si occupa del caso di una srl operante nella commercializzazione di carburante per aviazione e interamente posseduta una Spa, che subiva nel 2012 una verifica fiscale per l’anno d’imposta 2010.

L’Agenzia delle Entrate emetteva tre avvisi di accertamento aventi ad oggetto: (i) la ripresa di costi infragruppo ritenuti indeducibili (Euro 1.389.576,00) addebitati dalla consociata inglese nell’ambito di due Cost Contribution Agreements (BSS per servizi centralizzati e RDTS per ricerca e sviluppo); (ii) l’applicazione della c.d. Robin Tax; (iii) la ripresa di costi non di competenza del 2010.

Dopo la doppia pronuncia di merito, la Cassazione — dichiarata la cessazione della materia del contendere sugli avvisi relativi alla Robin Tax e all’IRAP, definiti ex art. 6 D.L. n. 119/2018 — accoglie il ricorso principale dell’Agenzia e rigetta il primo motivo del ricorso incidentale. I principi enunciati possono pertanto servire da riferimento utile per casi analoghi.

La CTR aveva ritenuto viziato l’avviso perché fondato sull’art. 110, comma 7, TUIR (transfer pricing) anziché sull’art. 109, comma 5, TUIR (inerenza). La Cassazione respinge tale impostazione, ribadendo che l’erronea indicazione della norma violata non determina la nullità dell’accertamento ove i presupposti di fatto siano chiaramente esposti e legittimino comunque la pretesa impositiva.

Nella specie, la contestazione di difetto di inerenza era ampiamente argomentata nell’avviso, con analitica distinzione dei servizi ritenuti deducibili (credit management, IT, human resources) da quelli contestati.

La Corte precisa altresì che il richiamo all’art. 110, comma 7, TUIR non è del tutto inconferente: nelle operazioni infragruppo, le questioni dell’inerenza del costo e del suo valore normale si pongono spesso in modo congiunto, pur rimanendo distinte sul piano logico e giuridico.

Il nucleo della pronuncia riguarda i criteri di deducibilità dei corrispettivi addebitati nell’ambito di accordi di cost sharing. Per costante giurisprudenza – cui la sentenza si conforma – la deducibilità è subordinata a tre condizioni cumulative: (a) effettività dell’utilità conseguita dalla controllata; (b) obiettiva determinabilità di tale utilità; (c) sua adeguata documentazione; e ciò anche quando ai costi non corrispondano direttamente ricavi in senso stretto.

L’onere della prova grava interamente sul contribuente in forza del principio di vicinanza alla prova ex art. 2697 c.c., e non è soddisfatto dalla mera produzione del contratto e delle fatture. È richiesta la specifica allegazione degli elementi necessari a determinare l’utilità effettiva o potenziale conseguita, verificando la sussistenza di una relazione specifica — individuabile nel suo contenuto e nel suo valore — tra i servizi ricevuti e le concrete necessità operative della società italiana.

La Corte stigmatizza poi la motivazione della CTR, che aveva ritenuto l’inerenza dimostrata dal fatto che la società aveva realizzato nel 2010 un fatturato di 210 milioni di Euro con soli 8 dipendenti: si tratta di un’argomentazione manifestamente generica, inidonea a sostituire la dimostrazione di un vantaggio specifico, reale ed effettivo.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che le cc.dd. shareholder activities — le attività tipicamente svolte nell’interesse dell’azionista ai fini di coordinamento e controllo — non sono deducibili in capo alla consociata beneficiaria, e che la presenza di servizi duplicati (addebitati da più entità del gruppo) espone i costi a ulteriori contestazioni.

La sentenza conferma un orientamento ormai consolidato e offre indicazioni operative rilevanti per le imprese di gruppo. In materia di cost sharing, la documentazione deve andare oltre la formalità contrattuale e fatturale: occorre descrivere analiticamente i servizi ricevuti, identificarne il beneficio specifico per la consociata italiana e dimostrarne la distinzione rispetto all’ordinaria attività di coordinamento azionistico.

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