Depositata il 13 ottobre la sentenza della Corte di Giustizia UE relativa alla causa C-1/21 nella quale il Collegio, disattendendo le le conclusioni dell’Avvocato generale presentate il 2 giugno 2022, ha deciso per la legittimità delle norme bulgare che prevedono un vincolo solidale tra amministratore e società in caso di omesso versamento IVA.
La predetta responsabilità solidale si attiva, secondo le regole sottoposte al giudizio della Corte, qualora la condotta infedele dell’amministratore abbia comportato una riduzione del patrimonio dell’impresa con la conseguente insorgenza, in capo a quest’ultima, di un debito fiscale. Si tratta di una responsabilità personale, per la riduzione del patrimonio dell’impresa gestita dall’amministratore nei limiti in cui tale riduzione sia a lui imputabile, che viene meno solo con l’estinzione del debito d’imposta.
Il giudice nazionale ha chiesto alla Corte UE se la predetta responsabilità solidale per il pagamento dell’IVA e dei relativi interessi sia conforme al principio di proporzionalità e all’art. 273 della direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi ritenuti necessari per assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e per evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.
La questione rilevante secondo il remittente è che questo vincolo solidale previsto dalla legislazione bulgara colpisce la condotta infedele di una persona fisica che non possiede lo status di soggetto passivo. Inoltre non è stabilito il motivo per cui l’amministratore risponda anche degli interessi maturati sull’IVA non assolta tempestivamente. Dall’articolo 273 della direttiva n. 2006/112/CE, in combinato disposto con il considerando 44 della stessa direttiva, emerge che le misure e gli strumenti giuridici che gli Stati membri possono introdurre a tutela dei propri interessi finanziari e, analogamente, a tutela degli interessi finanziari dell’Unione nell’ambito dell’IVA, sono limitati alla possibilità di prevedere che la persona infedele sia tenuta a rispondere unicamente dell’IVA non assolta e non anche degli interessi dovuti per il suo tardivo versamento.
La Corte ribadisce che proprio l’articolo 273 della direttiva n. 2006/112/CE consente il recupero per vincolo solidale degli importi a titolo di IVA che non sono stati versati da una persona giuridica nei termini imperativi stabiliti dalla normativa comunitaria.
Non viene ritenuto eccedente il limite di proporzionalità il meccanismo previsto dalla normativa della Bulgaria, nè sotto il profilo del recupero dell’imposta nè in relazione agli interessi. Viene inoltre specificato che la norma bulgara presuppone il mancato pagamento dell’IVA da parte della società, in tutto o in parte, sia determinato da atti commessi in malafede dalla persona ritenuta responsabile in solido.
Quindi il vincolo non scatta automaticamente in tutte quelle situazioni in cui il mancato pagamento dell’IVA sia imputabile al comportamento di un soggetto terzo o al verificarsi di circostanze oggettive.
