Svolgimento del processo
1. L’Agenzia delle Entrate Riscossione notificava il 16.10.2009 a A.A. la cartella di pagamento (Omissis), recante pretesa fiscale per il pagamento del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, con riferimento all’anno 2007.
2. Il contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Crotone, che dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. A.A. ricorreva avverso la decisione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, che riteneva sussistere la giurisdizione del giudice tributario e rimetteva la causa al primo grado. Il contribuente riassumeva il giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Crotone, che disponeva l’integrazione del contraddittorio, istaurato nei confronti dell’Inps rimasto contumace, in favore dell’Incaricato per l’esazione, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, e quindi dichiarava l’estinzione del giudizio, ritenendo che il contribuente non avesse tempestivamente ottemperato all’ordine di integrazione.
3. A.A. spiegava appello avverso la decisione assunta dal giudice di primo grado innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, contestando di avere provveduto tempestivamente all’integrazione del contraddittorio, e riproponendo anche le proprie censure di merito, in particolare lamentando la maturata prescrizione quinquennale del preteso credito tributario, nonché l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesa fiscale. Anche l’Inps si costituiva per resistere nel giudizio. La CTR riscontrava che la disposta integrazione del contraddittorio era risultata tempestiva, e riteneva maturata la prescrizione del credito tributario. In conseguenza annullava la cartella di pagamento.
4. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di secondo grado l’Inps, affidandosi a due strumenti di impugnazione. Il contribuente resiste mediante controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Inps contesta la violazione dell’art. 2946 cod. civ. e dell’art. 63 della legge n. 833 del 1978, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la prescrizione del credito tributario avente ad oggetto il contributo per il servizio sanitario nazionale maturi in cinque anni e non dieci.
2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura, subordinatamente, la violazione dell’art. 3, nono comma, della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 1335 cod. civ., per non avere la CTR rilevato che, oltre alla richiesta di pagamento del 15.7.2000, l’Istituto aveva dato prova di aver recapitato ulteriore analogo atto di interruzione della prescrizione in data 18.7.2005, con la conseguenza che, alla data di notifica della cartella di pagamento per cui è causa, neppure la prescrizione quinquennale era maturata.
3. Con il primo motivo di ricorso l’Inps critica la decisione impugnata, per avere il giudice del gravame erroneamente ritenuto che la prescrizione del credito tributario avente ad oggetto il contributo per il servizio sanitario nazionale matura in cinque anni e non in dieci.
3.1. Questa Corte di legittimità ha avuto occasione di esaminare ripetutamente la censura mossa dalla ricorrente, ed ha raggiunto un orientamento ormai consolidato che i rilievi proposti dal ricorrente non inducono a modificare. Si è infatti osservato che, in materia di prescrizione del “Contributo per il Servizio Sanitario nazionale vi è norma specifica, l’art. 3, comma 9, lett. b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto la prescrizione quinquennale per “tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Il termine di prescrizione, prima decennale, è divenuto quinquennale a far data dal 1 gennaio 1996, ma il successivo comma 10 dell’art. 3 citato ha fatto salva la permanenza del termine decennale per le contribuzioni relative agli anni precedenti, nel caso di atti interruttivi già compiuti e/o di procedure di recupero iniziate dall’Istituto previdenziale nel rispetto della normativa preesistente” (Cass. sez. V, 5.4.2025, n. 8906, nel testo), e quest’ultima ipotesi evidentemente non ricorre nel caso di specie.
3.1.1. Può in proposito indicarsi il principio di diritto secondo cui “Il contributo per il servizio sanitario nazionale è soggetto a prescrizione quinquennale, essendo ricompreso nella previsione di cui all’art. 3, comma 9, lett. b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella parte in cui ha disposto la prescrizione quinquennale per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
3.2. Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve perciò essere rigettato.
4. Mediante il secondo strumento di impugnazione la ricorrente censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame per aver errato nella ripartizione dell’onere della prova e non aver rilevato che, oltre alla richiesta di pagamento del 15.7.2000, l’Istituto aveva dato prova di aver recapitato ulteriore analogo atto di interruzione della prescrizione in data 18.7.2005, con la conseguenza che, alla data di notifica della cartella di pagamento per cui è causa, il 16.10.2009, neppure la prescrizione quinquennale era maturata.
4.1. L’Inps segnala di aver prodotto, a dimostrazione della corretta notificazione di una seconda richiesta di pagamento, valevole quale costituzione in mora ed idonea ad interrompere nuovamente la prescrizione del credito tributario, sia la copia del modello meccanografico di invio della raccomandata, sia la copia della ricevuta di ritorno sottoscritta dal ricevente in data 18.7.2005.
Aggiunge quindi che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come sia onere del contribuente dimostrare che il plico ricevuto “non conteneva alcuna lettera al suo interno, ovvero che esso conteneva una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente (Cass. sent. 12.11.2018, n. 28916)” (ric., p. 11 s.).
5. La CTR ha respinto la tesi dell’Istituto odierno ricorrente osservando che “in atti risulta un avviso di ricevimento di una raccomandata ricevuta dall’appellante del 18.7.2005, senza che sia ricavabile l’oggetto e il contenuto della raccomandata in questione” (sent. CTR, p. III), ed ha perciò ritenuto che l’ultimo atto interruttivo della prescrizione dovesse considerarsi la raccomandata del 15 luglio 2000, che “si riferisce al credito d’imposta per cui è causa” (ibidem), con la conseguenza che, alla data di notificazione della cartella esattoriale per cui è causa, il 16.10.2009, era maturata la prescrizione quinquennale del credito tributario.
5.1. La giurisprudenza di legittimità citata dal ricorrente, secondo cui “in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova”, Cass. sez. V, 22.6.2018, n. 16528, merita conferma con riferimento all’ipotesi che l’Ente impositore invochi l’intervenuta notificazione di un documento, individuabile in considerazione dei dati riportati sugli atti prodotti e che provvede a depositare almeno in copia. Nel caso di specie, invece, l’Inps neppure allega come gli atti prodotti, e relativi alla notificazione, siano riconducibili ad uno specifico documento, e quale sia il contenuto di questo documento notificato al contribuente il 18.7.2005, limitandosi ad affermare che si trattasse di una richiesta di pagamento relativa al credito tributario per cui è causa.
La valutazione espressa dalla CTR risulta pertanto condivisibile, ed anche il secondo motivo di ricorso deve perciò essere rigettato.
5.1.1. Chiarezza suggerisce di indicare il seguente principio di diritto: “In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, trova applicazione la regola secondo cui la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova, solo qualora l’Ente impositore invochi l’intervenuta notificazione di un documento, individuabile in considerazione dei dati riportati sugli atti prodotti e che provvede a depositare almeno in copia”.
6. Le spese di lite seguono l’ordinaria regola della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione delle ragioni della decisione e del valore della controversia.
6.1. Deve ancora darsi atto che ricorrono le condizioni di legge perché il ricorrente sia assoggettato anche al versamento del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dall’ Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, e lo condanna al pagamento in favore del costituito controricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre 15% per le spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
