CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 26 gennaio 2026, n. 1779

by AdminStudio

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Svolgimento del processo

– A.A. impugnava l’intimazione di pagamento notificatagli sostenendo di non aver mai ricevuto gli atti (cartelle ed avvisi di accertamento) ad essa presupposti;

– il giudice di prime cure dichiarava inammissibile il ricorso in quanto non era stata data la prova della notifica del medesimo, da parte del contribuente, alla controparte processuale;

– appellava il contribuente;

– con la sentenza qui gravata, il giudice dell’impugnazione ha confermato la statuizione di primo grado;

– ricorre quindi A.A. con atto affidato a due motivi;

– resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria;

– il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio a fronte della quale parte ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio;

Motivi della decisione

– il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 4 c.p.c.; secondo il ricorrente l’art. 156 c.p.c. stabilisce che la nullità di un atto non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Nel caso in esame la parte resistente, in primo grado, risultava costituita. Pertanto, il secondo giudice non applicando il principio del raggiungimento dello scopo è incorso – secondo tale prospettazione – nella violazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c.

– il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c. 8 del D.L. n. 98 del 2011, convertito

in L. n. 111 del 2011, in relazione all’art. 360 c. 4 c.p.c.; sostiene parte ricorrente che le era materialmente impossibile depositare il formato richiesto dai giudici di merito, al fine di provare la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, e che aveva depositato, all’atto della costituzione nel giudizio di primo grado, le copie delle ricevute PEC di invio e di avvenuta ricezione;

– i motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi e risultano fondati;

– va premesso che tanto la Corte di primo quanto quella di secondo grado hanno respinto il ricorso in quanto il ricorrente, omettendo il deposito delle ricevute di notifica del ricorso introduttivo del giudizio, non aveva provato di avere tempestivamente proposto l’impugnazione avverso l’intimazione e i relativi atti presupposti;

– ciò si evince dalla chiara affermazione della sentenza di merito qui gravata – che riporta a sua volta la statuizione del giudici di primo grado – secondo la quale, “…una volta effettuata la notifica a mezzo PEC bisogna depositare gli atti, attraverso l’applicativo del Processo Tributario telematico gestito dal SIGIT, la ricevuta di accettazione sottoscritta con la firma del gestore del mittente e la ricevuta di avvenuta consegna sottoscritta con la firma del gestore del destinatario”; a fronte di tale obbligo – funzionale non solo alla regolarità della instaurazione del rapporto processuale a seguito delle notifica tempestiva del ricorso alla controparte, ma anche al controllo da parte del giudice di merito del rispetto del termine decadenziale previsto dall’art. 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – accerta la pronuncia impugnata che “l’appellante non ha fornito nemmeno in questo nuovo grado di giudizio la prova che grava a suo carico circa la regolarità della costituzione nel giudizio di primo grado”;

– ciò premesso, va ricordato che il d. Min. Finanze 4 agosto 2015 – che lo stesso ricorrente individua come recante la disciplina ratione temporis vigente delle specifiche tecniche previste dall’art. 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 39, comma 8, del d. L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 – all’art. 10 indica gli standard consentiti degli atti processuali e dei documenti informatici allegati. Si tratta sia dei formati PDF/A-1a o PDF/A-1b per i documenti c.d. “nativi digitali” sia dei documenti informatici allegati, per i quali è ammessa la scansione elettronica in formato immagine di documenti analogici, dei formati PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione. Pertanto, era all’epoca – secondo detto decreto – ammessa anche la produzione della documentazione atta a provare la tempestiva notifica del ricorso di primo grado alla controparte pubblica in formato differente da quello ritenuto indispensabile dalla sentenza impugnata;

– dall’esame del fascicolo di merito, al quale la Corte deve procedere in quanto giudice del fatto processuale, si evince, inoltre, che il contribuente ha regolarmente depositato presso il giudice di primo grado (nella medesima data dal 21 aprile 2022, che è la stessa data di notifica via PEC del ricorso alla controparte) i messaggi PEC contenenti la documentazione del procedimento notificatorio, sia pure in formato .pdf, avendoli evidentemente dapprima stampati, quindi fatti oggetto di scansione elettronica;

– tale produzione, diversamente da quanto erroneamente ritenuto nei giudizi di merito, costituisce idonea prova in ordine agli eventi del procedimento notificatorio;

– secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, n. 15035/2016, “la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull’autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall’altro, l’art. 16 del D.M. n. 44 del 2011 si esprime in termini di “opponibilità” ai terzi ovvero di semplice “prova” dell’avvenuta consegna del messaggio, e ciò tanto più che le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull’avviso di ricevimento dall’agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un’attività allo stesso delegata dall’ufficiale giudiziario.”.

– quanto al valore giuridico della trasmissione a mezzo PEC, si è precisato (Cass. Sez. 5, n. 35541/2023) che esso viene garantito dal rispetto dell’intera procedura fissata dagli artt. 4, 6 e 9 del D.P.R. n. 68 del 2005 e dagli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (codice dell’Amministrazione digitale, nel prosieguo c.d. CAD), i quali configurano un sistema che garantisce la certezza della ricezione, rende manifesta la provenienza e assicura l’integrità e l’autenticità delle ricevute. Il documento privo di firma digitale, allegato ad una PEC, può, però, essere disconosciuto. dal momento che la funzione di certificazione della PEC, consistente nell’attestazione dell’invio del messaggio da parte del mittente e della sua ricezione da parte del destinatario, non si estende al contenuto del documento allegato;

– con riguardo alla prova della notifica telematica del ricorso in primo grado, che qui interessa, deve allora ritenersi – in conformità ai ridetti principi, come affermati da questa Corte – che a fronte di differenti opzioni ermeneutiche seguite dalle Sezioni semplici (v. Cass. Sez. 3, n. 4932/2018; Cass. Sez. 3, n. 7900/2018; Cass. Sez. 6 – L, n. 16496/2018, Cass. Sez. 6 – L, n. 19078/2018), la questione delle modalità di documentazione della notificazione a mezzo PEC – con principio illustrato per il giudizio in cassazione ma estendibile anche ai giudizi di merito – è stata esaminata in ultimo da Cass. Sez. Un. n. 22438/2018, secondo la quale in caso di ricorso predisposto in originale digitale e notificato in via telematica, ai fini della prova della tempestività della notificazione dell’atto, è onere del controricorrente disconoscere, ai sensi della disciplina di cui all’art. 23, comma 2, CAD, la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente, richiamandosi sul punto precedenti arresti resi in riferimento alla produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., in applicazione dell’art. 2719 c.c. (in particolare, Cass. n. 13439/2012; Cass. n. 21003/2017). Pertanto, ove il controricorrente – come nel caso in esame – abbia omesso in tutti i gradi di giudizio di formulare obiezioni (anzi, qui l’Ufficio ha riconosciuto nel controricorso di aver effettivamente ricevuto il ricorso introduttivo in data 21 aprile 2022), è sufficiente il deposito di copie semplici (mere stampe poi scansionate) del messaggio PEC, mentre l’attestazione di conformità rimane necessaria nel caso in cui l’intimato non svolga attività difensiva ovvero il controricorrente contesti espressamente la conformità della copia all’originale; in tali evenienze, l’attestazione di conformità potrà intervenire sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio;

– alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che il contribuente abbia prodotto la prova della notificazione del ricorso introduttivo seppure in altro formato consentito quale quello .PDF;

– si è allora verificata, in concreto, una mera difformità dal modello legale della documentazione prodotta quanto alla notifica del ricorso in primo grado, difformità che non poteva condurre il giudice di merito a concludere per l’inammissibilità del ricorso, in quanto avrebbe dovuto valutare il contenuto dei messaggi PEC prodotti;

– la ridetta conclusione interpretativa risulta del tutto coerente con la giurisprudenza CEDU che proprio di recente (CEDU, sent. 23 maggio 2024 – Ricorso n. 37943/17 e altri – Causa Patricolo e altri c. Italia) ha valorizzato il parere n. 14 (2011) del Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE) sulla giustizia e le tecnologie dell’informazione (IT), secondo il quale “le IT dovrebbero essere uno strumento o un mezzo per migliorare l’amministrazione della giustizia, per facilitare l’accesso degli utenti ai tribunali e per rafforzare le garanzie stabilite dall’articolo 6 CEDU accesso alla giustizia, imparzialità, indipendenza del giudice, equità e ragionevole durata dei processi (…) Le IT non devono diminuire i diritti procedurali delle parti. I giudici devono stare attenti a tali rischi in quanto spetta loro la responsabilità di assicurare la tutela dei diritti delle parti”;

– ancora, la Corte sovranazionale, in particolare, ha ribadito che nell’applicare le norme procedurali, i tribunali nazionali devono evitare il formalismo eccessivo che è contrario all’obbligo di assicurare il diritto concreto ed effettivo di accesso a un Tribunale previsto dall’art. 6-1 della Convenzione. Tale diritto, ritiene la Corte richiamando propri precedenti, è compromesso quando le norme non servono più a conseguire i fini della certezza del diritto e della retta amministrazione della giustizia e formano una specie di barriera che impedisce ai litiganti di ottenere una determinazione nel merito della causa da parte di un Tribunale competente. I tribunali interni, spiega ancora il giudice sovranazionale nella ridetta pronuncia “devono evitare il formalismo eccessivo tenendo conto degli ostacoli pratici che i ricorrenti possono incontrare nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Nell’attuale contesto di crescente digitalizzazione della giustizia degli Stati contraenti, le nuove tecnologie dovrebbero essere utilizzate come strumenti per migliorare l’accesso effettivo e concreto alla giustizia e dovrebbe esservi la supervisione dei giudici sulla loro messa in opera in modo da garantire i diritti procedurali delle parti”;

– nel ritenere quindi, nella fattispecie, non provata la notifica del ricorso in primo grado, il giudice del merito ha disatteso i superiori principi e quindi commesso l’errore di diritto qui denunciato;

– in conclusione, allora, il ricorso va accolto e la sentenza di merito cassata con rinvio, dovendosi in quella sede procedere all’esame del meritus causae;

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione alla quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese processuali del presente giudizio di Legittimità.

 

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