“La cartella di pagamento, che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo ex art. 36 ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è nulla poiché tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta ex art. 36 bis dello stesso decreto, che avviene all’esito di un controllo meramente cartolare ed ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, per cui l’eventuale omissione non incide sull’esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità”.
Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 16163 (Pres. Cataldi, Rel. Di Marzio) del 16 giugno 2025 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione.
Nei fatti nel corso dell’anno 2008 un contribuente ricevette una richiesta di documentazione ai sensi dell’art. 36 ter del D.P.R. 600/73 datata 14 maggio 2008 nell’ambito di un controllo della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2006. In sede di risposta l’odierno ricorrente inviò alla competente articolazione dell’Agenzia delle Entrate tutta la documentazione richiesta. Nel maggio 2010 – senza che nessun ulteriore atto gli fosse regolarmente notificato – il ricorrente apprese dell’intervenuta notifica di una cartella di pagamento mediante deposito presso la casa comunale ex art. 60 del D.P.R. 600/73. Il contribuente ricorse dunque avverso la pretesa erariale: tuttavia, la CTP respinse il ricorso e la CTR non ne accolse l’appello. Il contribuente ricorse dunque in Cassazione lamentando come l’Agenzia delle Entrate avesse omesso di comunicargli l’esito del controllo formale con l’indicazione dei motivi che avevano dato luogo alla rettifica degli imponibili e delle imposte.
I Giudici, accolto il ricorso, hanno aggiunto che anche quando il contribuente non collabori all’istruttoria attivata dall’amministrazione nelle forme di cui all’art. 36 ter, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, “a lui va data comunque comunicazione dell’esito del controllo formale, ai sensi del comma 4 del richiamato articolo, prima dell’emissione della cartella di pagamento, a pena di nullità della stessa”.