Contributo unificato tributario per impugnazione dell’intimazione di pagamento: va calcolato sul valore dell’intimazione stessa senza duplicazioni con riferimento agli atti prodromici (cartelle di pagamento).

by AdminStudio

L’Ordinanza 31 agosto 2025 (la data del deposito sul documento è proprio quella domenicale) n. 24258 della Sezione Tributaria (Pres. Stalla, Rel. Socci) conferma, smentendo la prassi del MEF e respingendo il ricorso della parte pubblica, le conclusioni alle quali era giunta già l’Ordinanza 26439 del 10 ottobre 2024.

La questione è quella del calcolo del contributo unificato in relazione alla impugnazione di una intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle presupposte. In tal caso, l’orientamento ministeriale (MEF) ritiene che sia obbligo della parte ricorrente versare tanti CUT quanti sono i singoli atti impugnati, ritenendo preclusa la possibilità di cumulo degli importi riconducibili a ciascuna cartella di pagamento opposta con il versamento di un CUT cumulativo unico.

Il ragionamento della Cassazione è tuttavia diverso come già esplicitato nel precedente del 2024 (espressamente richiamato).

Le Sezioni Unite (da ultimo, Cass., Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021; conf. Cass., Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 34346 del 15/11/2021) hanno chiarito che “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto (ed è il caso di specie), o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa” (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U, 5791/2008).

Secondo la giurisprudenza è dunque senz’altro consentito al contribuente impugnare un atto della riscossione al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell’atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l’atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.

Nel caso specifico secondo il ricorrente MEF, il contributo unificato andava calcolato sia sul valore dell’Intimazione di pagamento sia sul valore di ogni cartella esattoriale sottesa all’intimazione di pagamento, in relazione alla norma di cui all’art. 14, comma 3-bis, D.P.R. n. 115 del 2002.

La sentenza impugnata, invece, rileva, in fatto, che il ricorso tributario aveva ad oggetto un solo atto, l’intimazione di pagamento e non riguardava la cartella esattoriale.

Conseguentemente, la decisione della CTR, per i Giudici di Legittimità, risulta corretta in quanto non incorre nella violazione di legge prospettata posto che il ricorso riguardava la sola intimazione di pagamento e non anche la cartella presupposta. Si tratta di una valutazione di fatto (qualificazione della domanda ed interpretazione degli atti processuali) riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione per violazione di legge («In materia di ricorso per cassazione, l’individuazione e l’interpretazione del contenuto della domanda, attività riservate al giudice di merito, sono comunque sindacabili, come vizio di nullità processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., qualora l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente all’individuazione del petitum, sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato» Sez. 5 -, Ordinanza n. 30770 del 06/11/2023, Rv. 669718 – 01)

Inoltre, «Nel processo tributario, la quantificazione del contributo unificato per il giudizio di impugnazione di un atto di iscrizione ipotecaria, fondato sulla mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, avviene sulla base del valore della lite determinato dalla somma degli importi dei tributi delle sole cartelle di natura tributaria richiamate nell’atto impugnato, al netto di sanzioni ed interessi, atteso che calcolarlo anche sul valore delle sottese cartelle di pagamento comporterebbe un’inammissibile duplicazione della richiesta contributiva» (Sez. 5 -, Ordinanza n. 26439 del 10/10/2024, Rv. 672609 – 01).

La ratio della decisione è quella di evitare una duplicazione di imposta, in quanto il contributo unificato per l’impugnazione della cartella non può essere duplicato in quello oggetto di odierno giudizio, come esattamente ritenuto nella sentenza impugnata.

Viene pertanto respinto il ricorso del MEF, con condanna alle spese.

 

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