Consorzi di bonifica: per le Sezioni Unite i contributi rientrano nella giurisdizione tributaria.

by Luca Mariotti

La giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite in materia di consorzi di bonifica ha nel tempo fissato alcuni importanti principi che devono essere tenuti presenti sia dai contribuenti che dai giudici tributari.

La più recente pronunzia della Corte di Cassazione a sezioni unite in materia è la recentissima Sentenza n. 8770 depositata il 3 maggio 2016.

Secondo tale massima i contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese relative all’attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti rientrano nella categoria generale dei tributi e le relative controversie, insorte dopo il primo gennaio 2002, sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, in applicazione dell’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall’art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie (Cass. Sez. Un., 5 febbraio 2013, n. 2598).

Secondo gli Ermellini “Queste Sezioni Unite hanno in particolare chiarito come, a norma dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 12 della legge n. 448 del 2001, “sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell’esecuzione forzata; ne consegue che l’impugnazione degli atti prodromici all’esecuzione, quali la cartella esattoriale o l’avviso di mora (o l’intimazione di pagamento “ex” art. 50 del DPR n. 602 del 1973) è devoluta alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell’art. 19 del medesimo d.lgs.” (Cass. Sez. Un. 31 marzo 2008, n. 8279).

Si è, in particolare, puntualizzato che l’attribuzione alle Commissioni Tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, “si estende ad ogni questione relativa all’an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria; ne consegue che anche l’eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell’obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione” (Cass. sez. un., 19 novembre 2007, n. 23832).”

(Commento a cura dell’Avv. Maurizio Villani)

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