Conservazione delle scritture contabili: il termine decennale resta la regola (e il limite) anche nel diritto tributario.

by AdminStudio

Con Ordinanza n. 2927 del 10 febbraio 2026 la Sezione Tributaria Corte di Cassazione (Pres. Lenoci, Rel. Bordon) offre un’importante occasione per precisare la portata dell’art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973 in tema di obbligo di conservazione delle scritture contabili, delineandone un’interpretazione coerente con i principi di certezza del diritto e di ragionevolezza dell’azione amministrativa.

Come infatti ribadito dalla Corte “in tema di determinazione del reddito d’impresa, l’art. 22, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nell’imporre la conservazione delle scritture contabili sino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, va interpretato nel senso che l’ultrattività dell’obbligo di conservazione, oltre il termine decennale di cui all’art. 2220 c.c., termine pure specificamente previsto, agli effetti tributari, dall’art. 8, comma 5, della legge n. 212 del 2000, opera solo se l’accertamento, iniziato prima del decimo anno, non sia ancora stato definito a tale scadenza, derivandone, diversamente, la protrazione dell’obbligo per una durata direttamente dipendente dalla volontà dell’Ufficio, attesa la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamento nei termini di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973” (Cass. 9834/2016).

La controversia prendeva le mosse da una richiesta documentale dell’Ufficio relativa a versamenti soci risalenti all’anno 2001, formulata nel 2012, oltre il termine decennale previsto dall’art. 2220 c.c. La questione centrale era se l’obbligo di conservazione potesse ritenersi automaticamente prorogato fino alla definizione degli accertamenti, anche quando l’attività accertativa fosse stata avviata oltre il decennio.

La Corte esclude tale lettura estensiva, chiarendo che l’ultrattività dell’obbligo documentale prevista dall’art. 22, comma 2, opera soltanto quando l’accertamento sia stato iniziato prima della scadenza del termine ordinario e non sia ancora definito al compimento del decimo anno. In difetto di tale presupposto, l’obbligo non può protrarsi oltre il limite civilistico, pena la trasformazione di una norma funzionale alla tutela dell’interesse erariale in uno strumento di compressione indefinita della posizione del contribuente.

L’interpretazione accolta valorizza la ratio della disposizione, che è quella di garantire all’Amministrazione la disponibilità della documentazione necessaria per accertamenti tempestivamente avviati, non già di consentire controlli retrospettivi illimitati nel tempo. Diversamente opinando, la durata dell’obbligo di conservazione risulterebbe dipendente dalla mera iniziativa dell’Ufficio, con evidente sacrificio dell’esigenza di stabilità dei rapporti giuridici e con potenziali profili di irragionevolezza sistematica.

La Corte, respinto il ricorso dell’Ufficio, ha quindi sottolineato che la norma va coordinata con i termini decadenziali dell’azione accertatrice, evitando che l’ampliamento dell’obbligo documentale ecceda i limiti fisiologici del potere impositivo.

 

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