Condizioni al patteggiamento per i reati tributari: non c’è incostituzionalità.

by Luca Mariotti

Con la Sentenza n. 95 del 14 maggio 2015 depositata il 28 maggio 2015, la Corte Costituzionale decide sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di La Spezia con riferimento a due norme penali tributarie, introdotte dalla L. n. 148/2011, in sede di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 138/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo). Precisamente l’art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs n. 74/2000 e l’art. 12, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 74/2000.

I dubbi investono, in primo luogo, l’art. 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in forza del quale l’istituto della sospensione condizionale della pena non si applica ai delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del medesimo decreto legislativo, quando l’ammontare dell’imposta evasa superi – congiuntamente – il trenta per cento del volume d’affari e tre milioni di euro.

La norma censurata violerebbe, secondo il rimettente, l’art. 3 della Costituzione, sottoponendo i reati tributari considerati ad un trattamento irragionevolmente più severo di quello riservato alla generalità degli altri reati, (compresi peculato e malversazione). Violerebbe inoltre l’art. 25, secondo comma, Cost., in quanto impedirebbe al giudice di valutare la concreta gravità del reato, ai fini della concessione della sospensione condizionale, sulla base di tutti gli elementi indicati dall’art. 133 del codice penale, rompendo così il rapporto di proporzionalità fra la risposta punitiva e il fatto commesso. Violerebbe, ancora, l’art. 27, primo comma, Cost., perché collegherebbe il trattamento sanzionatorio alla sola rilevanza del danno causato dal reato, anziché all’elemento soggettivo da riferire alla condotta dell’agente, in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale.

Quanto poi all’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, aggiunto dall’art. 2, comma 36-vicies semel, lettera m), del d.l. n. 138 del 2011, ove si stabilisce che, per i delitti di cui al medesimo decreto legislativo, l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 13, e cioè solo nel caso di estinzione, mediante pagamento, dei debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei predetti delitti, la previsione violerebbe tanto l’art. 3 Cost., determinando una irragionevole disparità di trattamento tra soggetti imputati del medesimo reato, a seconda delle loro condizioni economiche; quanto l’art. 24 Cost., limitando il diritto di difesa dell’imputato non abbiente, il quale vedrebbe precluso l’accesso al rito speciale esclusivamente per motivi legati alla propria condizione di impossidenza.

La questione viene ritenuta non fondata con riferimento alla prima norma e inammissibile per difetto di rilevanza relativamente alla seconda.

La Corte esamina per prima la questione della limitazione del “patteggiamento” prevista dall’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000.

Secondo la Corte, come detto, la questione è infondata.

La Consulta precisa in primo luogo che il legislatore ha introdotto una esclusione oggettiva dal “patteggiamento”, riferita alla generalità dei delitti in materia tributaria previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000: esclusione che si affianca alle numerose esclusioni oggettive dal cosiddetto “patteggiamento allargato” – ossia dal patteggiamento per una pena detentiva compresa tra i due e i cinque anni – già previste dall’art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Nel negare l’illegittimità costituzionale di tali esclusioni, la Corte in precedenza ha rilevato come rientri nella discrezionalità del legislatore riconnettere al titolo del reato, e non (o non soltanto) al livello della pena edittale, un trattamento più rigoroso, quanto all’accesso al rito alternativo: discrezionalità il cui esercizio – in quanto basato su apprezzamenti di politica criminale, connessi specialmente all’allarme sociale generato dai singoli reati – è sindacabile solo ove decampi nella manifesta irragionevolezza e nell’arbitrio, come avviene quando le scelte operate determinino inaccettabili sperequazioni tra figure criminose omogenee (ordinanza n. 455 del 2006). Nel frangente, il legislatore ha inteso rimuovere la preclusione solo quando ricorra una circostanza attenuante speciale collegata alla riparazione dell’offesa causata dal reato. E la Corte non condivide l’ipotesi di violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Precedenti sentenze hanno escluso i vulnera costituzionali denunciati in rapporto alla circostanza attenuante comune del risarcimento del danno, di cui all’art. 62, numero 6), prima parte, del codice penale, rispetto alla quale quella tributaria si pone in rapporto di specialità (sentenza n. 111 del 1964, le cui affermazioni sono state successivamente ribadite dalla sentenza n. 49 del 1975, con riguardo alla possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena alla riparazione del danno).

Nell’occasione, la Corte ha rilevato che qualunque norma che imponga oneri patrimoniali per il raggiungimento di determinati fini risulta diversamente utilizzabile a seconda delle condizioni economiche dei soggetti interessati a conseguirli. Non per questo solo, tuttavia, essa è costituzionalmente illegittima. Ciò avviene esclusivamente in due ipotesi: da un lato, quando ne risulti compromesso l’esercizio di un diritto che la Costituzione garantisce a tutti paritariamente (quale il diritto di azione e difesa in giudizio, come avveniva per i vecchi istituti del solve et repete e della cautio pro expensis: sentenze n. 21 del 1961 e n. 67 del 1960); dall’altro, quando gli oneri imposti non risultino giustificati da ragioni connesse a circostanze obiettive, così da determinare irragionevoli situazioni di vantaggio o svantaggio.

Dette circostanze non ricorrono nella vicenda esaminata.

Come conseguenza, la riscontrata infondatezza della questione inerente alla preclusione del “patteggiamento” rende inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione relativa al divieto di concessione della sospensione condizionale della pena per i delitti di cui agli articoli da 2 a 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, sancita dal censurato art. 12, comma 2-bis, del medesimo decreto.

La richiesta presentata dagli imputati nel giudizio a quo va, infatti, comunque disattesa per la pregiudiziale ragione che il “patteggiamento” non è consentito in rapporto ai reati per cui si procede: di modo che l’eventuale rimozione dell’ostacolo alla concessione della sospensione condizionale, cui la richiesta è subordinata, rimarrebbe del tutto ininfluente sulla decisione che il rimettente è chiamato ad adottare.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo