“Nel concordato con terzo assuntore, dunque, il trasferimento di ricchezza, che in altre tipologie di concordato (con garanzia o cessio bonorum), si determina, ed è conseguentemente assoggettato ad imposta del registro, solo in occasione momento degli eventuali negozi attuativi, si produce e deve essere tassato effetto immediato e attuale del decreto di omologa con conseguente applicabilità dell’imposta proporzionale (3%) ai sensi dell’art. 8, lett. a) tariffa cit., non già dell’imposta in misura fissa genericamente prevista per i provvedimenti di “omologazione” di cui alla lett. g) della stessa disposizione tariffaria”.
Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 5882 (Pres. Socci, Rel. Liberati) del 5 marzo 2025 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
Nel caso specifico l’Agenzia delle Entrate notificava ad un contribuente avviso di liquidazione con il quale pretendeva il pagamento dell’importo complessivo di € 15.975,06, a titolo di imposta proporzionale di registro, ipotecaria, catastale e di bollo relativa a concordato fallimentare omologato, che prevedeva il trasferimento in favore di una s.r.l. o di soggetto che la stessa si riservava di nominare, una volta eseguiti i pagamenti in favore dei creditori fallimentari, di tutti i beni e diritti appartenenti all’attivo della procedura fallimentare. Il contribuente, soccombente in Ctr e Ctp, ricorreva per Cassazione lamentando che il decreto di trasferimento dei beni, emesso dal Giudice delegato in esecuzione del decreto di omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore, non costituisse atto assoggettabile ad imposizione di registro.
La Corte, in ottemperanza a recenti pronunce, ha ribadito l’orientamento per cui “in tema d’imposta di registro, il decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa, parte prima, allegata, art. 8, lett. a), in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico e nominalistico riferimento agli “atti di omologazione” contenuto nella lett. g) del detto articolo” (Cass. 3286/2018, 17371/2021 e 11925/2021).
I Giudici, accolto il ricorso, hanno precisato come nell’avviso oggetto di impugnazione non vi fosse riferimento alcuno al decreto di omologa (“che è invece l’unico atto teoricamente soggetto a tassazione”) e che dunque era stato sottoposto a tassazione un atto non autonomamente tassabile (“e che non può considerarsi sostitutivo – tanto più che si tratta di imposta d’atto – dell’atto che doveva essere realmente tassato”).